Page 4 - Ti16-67
P. 4

ECOANALISI Bisagni - Bellinzona Ti16-67
LEGGI E ORDINANZE
CFSL N. 6503:
SUVA :
OLCostr:
RLE:
DC:
“Gli obiettivi di protezione della presente direttiva CFSL sono tratti essenzialmente dalla Convenzione n. 162 dell’Organizzazione mondiale del lavoro (ILO) relativa alla sicurezza nell’utilizzazione dell’amianto e dall’Ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). La direttiva CFSL mostra come perseguire questi obbiettivi. Le disposizioni dell’ordinanza citate testualmente sono riportate su sfondo grigio per distinguerle dal resto del testo.”
“se si sospetta la presenza di amianto e ciò costituisce un pericolo in caso di lavorazione o utilizzo, è opportuno fare analizzare il materiale sospetto. Per i lavori edili vige l'obbligo di accertamento prima di dare avvio ai lavori”.
art.3 “Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l’amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli e deve valutare i relativi rischi. In base a tali analisi devono essere pianificate le misure necessarie. Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose, occorre interrompere tali lavori e avvisare il committente”.
art. 9 lett. i nel caso di demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991, una perizia conforme ai requisiti definiti dall’Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e allestita da uno specialista che figura nell’elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel campo delle bonifiche da amianto della SUVA.
punto 23 * Per edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991, allegare una perizia specialistica sulla presenza e lo smaltimento di eventuali materiali con amianto. (art. 9 lett. i RLE).
Pagina 4 di 17


































































































   2   3   4   5   6