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Bilancio di Sostenibilità
giustificata dal fatto che la stessa, con riguardo al menzionato ordine d’acquisto, aveva emesso a favore di Volteo una lettera di patronage. In data 15 marzo 2013, il fornitore cinese ha accettato l’ingresso di Kinexia nell’arbitrato.
A tale ultimo proposito, nel corso del mese di gennaio sono stati nominati gli arbitri di parte e, al momento si è in attesa della relativa conferma da parte della HKIAC e della successiva nomina del presidente da parte dei due arbitri già designati o, in mancanza, della HKIAC.
Infine In merito alla restante parte del debito (iscritto in bilancio per Euro 7.328.904), in data 26 marzo 2013, è stata forma- lizzata dalla controparte una domanda di arbitrato presso la camera arbitrale di Stoccolma. La controparte ha preannuncia- to di richiedere il pagamento di un maggiore importo rispetto al debito maturato in esecuzione di alcune clausole contrattuali e in funzione dei danni subiti. Sulla base del parare dei legali del Gruppo, si ritiene, stante anche la fase iniziale della contro- versia, non probabile allo stato attuale che in sede di arbitrato siano riconosciuti gli importi quantificati dalla controparte e per tale motivo nessun accantonamento è stato operato nel bilan- cio al 31 dicembre 2012. Considerate infine le rispettive posi- zioni delle parti, le complessità dei procedimenti (incardinati e in corso di istaurazione) e lo status embrionale dei due arbitrati, può ritenersi, sentiti anche i pareri dei legali del Gruppo, che l’eventuale rischio di soccombenza possa manifestarsi finan- ziariamente solo nel corso del 2014.
xii)Un fornitore coinvolto nella realizzazione dell’impianto fotovol- taico di Borgo Sabotino rivendica nei confronti di Volteo un cre- dito per Euro 294.400. Volteo ha provveduto a notificare alla controparte un atto di citazione davanti al Tribunale di Milano, rivendicando il mancato adempimento dello stesso ad obbliga- zioni contrattuali e quindi la ritualità della prestazione. La prima udienza è fissata per il 18 aprile 2013.
xiii)alla data del presente resoconto il Gruppo ha ricevuto cinque decreti ingiuntivi per circa Euro 240 mila comprensivi di one- ri ed interessi, per crediti vantati da fornitori sub-contrattista alla realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici in house e c/ter- zi commissionati a Volteo Energie S.p.A.. Il Gruppo tutelerà i suoi interessi secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.
IGM SRL
i) IGM S.r.l. è direttamente titolare di un progetto per la costruzio- ne di un Impianto Eolico in Puglia in Località Fontana di Maggio (Comuni di Foggia e Castelluccio dei Sauri, Provincia di Foggia) qui di seguito “Fontana di Maggio”. L’iter autorizzativo del pro- getto di Fontana di Maggio è stato avviato nel Marzo 2007. Il progetto presentato in Regione prevedeva l’installazione di 38 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, per una potenza com- plessiva di 114 MW, interessando un’area piuttosto estesa che ricadeva su quattro diversi Comuni: Ascoli Satriano, Ordona, Castelluccio dei Sauri e Foggia.
Data la presenza di numerosi parchi eolici nell’area di interes- se, la società IGM ha deciso di rinunciare a 10 aerogeneratori localizzati nei Comuni di Ordona e Ascoli Satriano che anda- vano ad interferire con alcuni parchi eolici in autorizzazione e in fase di costruzione. Queste iniziative che avrebbero potuto ostacolare l’autorizzazione del progetto IGM. Contestualmente alla rinuncia di aerogeneratori è stato richiesto ed ottenuto un incremento della taglia nominale delle macchine, passando così da 3 MW a 3,3 MW. Nel corso del 2009 si è ritenuto che il progetto probabilmente non venisse sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sebbene fosse necessaria una veri- fica approfondita dei vincoli ambientali / archeologici per 8 dei 28 aerogeneratori.
Sebbene in via conservativa e su richiesta della Regione
Puglia siano stati eliminati gli aerogeneratori interessati da vincoli/verifiche, il progetto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con determina del 28 Maggio 2010. Entro i termini di legge è stata presentata la istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, con rielaborazione pro- gettuale completa, riuscendo nell’obiettivo di non perdere il numero di protocollo maturato.
Data l’inerzia dell’ente competente (4 anni) la società ha fatto ricorso, in data 4 agosto 2011, al TAR di Puglia per l’otteni- mento del parere in relazione all’impianto.
Contro l’assenza di risposta è stato presentato ricorso per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità del silenzio/ina- dempimento della Regione Puglia in ordine alla conclusione della procedura di Autorizzazione Unica, nonché, ove occor- ra, anche a quella di assoggettamento a VIA di cui alla deter- mina Regionale n. 199/10, con conseguente condanna delle Amministrazioni coinvolte in data 4/8/2011, a cui la Regione ha risposto in data 13/10/2011 con ulteriori richieste di docu- menti asseverativi.
In data 4 aprile 2012 a seguito della notifica del definitivo dinie- go dell’autorizzazione unica in riferimento al progetto di cui sopra, il Gruppo impugnava la decisione al TAR competente. In data 27 giugno 2012 è stata trattata la richiesta di sospensiva sul diniego che è stata rigettata con ordinanza n.439/12. Su consiglio dei legali, il Gruppo ha ritenuto necessario ricorrere al Consiglio di Stato il quale con un’ordinanza del 25 settembre 2012 ha accolto l’appello della società, disponendo che il meri- to della causa debba essere trattato innanzi al TAR della Puglia.
SEI ENERGIA S.P.A.
i) SEI Energia S.p.A. e INA Assitalia c/ Fastweb S.p.A. e c/ Fondiaria SAI: Fastweb S.p.A., nell’atto di citazione, riferisce di un sinistro accaduto in data 18 giugno 2008, dovuto alla rottu- ra di una valvola di sovrapressione dell’impianto del Comune di Rivoli transitante nella infrastruttura di proprietà di SEI Energia SpA. L’assicurazione Fondiaria SAI di Fastweb S.p.A. ha coperto il danno, stimato dal perito in importo pari ad Euro 91.700 (di cui Euro 10.000 sono già stati versati da SEI Energia S.p.A. che Fondiaria SAI tratteneva come acconto sul maggior dovuto). All’udienza tenutasi il 02/02/2011 avanti il Tribunale di Torino, la controllata, tramite il suo legale, ha attribuito la responsabilità dell’evento a Fastweb, che ha posizionato i cavi di fibre ottiche accanto ai tubi del teleriscaldamento, scelta che non corrisponderebbe alle normali tecniche costruttive. In sede di udienza è inoltre stata richiesta CTU. In data 15 maggio 2012 è stata depositata la perizia tecnica d’ufficio. La causa è stata rinviata per la decisione sulle istanze istruttorie, con la fissazione di termini intermedi per le memorie istruttorie . Per tale causa il rischio è comunque nullo per il Gruppo Kinexia in quanto l’eventuale soccombenza sarebbe a carico del proprio assicuratore INA Assitalia, avendo SEI Energia S.p.a. già ver- sato la franchigia prevista da contratto di assicurazione. Inoltre l’episodio sarebbe a carico di Asm SpA, perché il fatto risulta accaduto precedentemente all’acquisto di SEI Energia S.p.A. da parte di Kinexia: troverà, pertanto, applicazione l’articolo relativo all’indennizzo di cui al contratto di acquisto della par- tecipazione SEI Energia S.p.A. del 5 novembre 2010, stipulato tra ASM S.p.A. e Kinexia S.p.A..
ii) causa intentata dal fornitore Comef Carpenteria S.r.l. rientrante all’interno delle esposizioni debitorie per obbligo di sussidiarie- tà con l’ex-socio di riferimento ASM S.p.A. della società con- trollata SEI Energia S.p.A.. In dettaglio, il Tribunale di Varese ha notificato in data 23 agosto 2011 ricorso per ingiunzione con cui è stato ingiunto a SEI Energia S.p.A. e ASM SpA di pagare (in via solidale tra loro) alla ricorrente la somma di Euro 531.408,98 per capitale, oltre interessi e spese. In data 26 ottobre 2011 è stata notificata opposizione congiuntamente
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