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Bilancio di Sostenibilità
se all’Accordo Quadro e così, in particolare, come previsto dall’art. 4.1 dell’Accordo Quadro, il rimborso del prestito obbli- gazionario “Kinexia 2012-2012 convertibile 5,5%” e l’acquisto di n. 3.065.625 azioni SEI, e ciò sino all’esatto adempimen- to da parte di ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque al pagamento da parte di ASM a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94 o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e conseguentemente ritenendo al tempo stesso non esigibili le obbligazioni a carico di Kinexia sino all’esatto adempimento da parte di ASM degli obblighi di manleva e indennizzo di Kinexia e/o SEI o comunque al pagamento da parte di ASM a favore di Kinexia dell’importo di € 110.064.508,94. Si segnala che alla data del presente bilancio, ASM S.p.A. non si è ancora costitu- ita in giudizio.
In merito alla previsione dei succitati giudizi, si rimanda a quan- to riportato nel capitolo 16.3.5 della Relazione sulla gestione.
FAECO SPA
i)pende un procedimento giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia in seguito a ricorso pro- mosso dal Comune di Bedizzole contro l’autorizzazione inte- grata ambientale emessa dalla Regione Lombardia nell’estate 2007 in favore della discarica gestita dalla società. Il rischio di soccombenza in questa causa si profila come remoto, in quan- to gli argomenti addotti dal Comune sono giuridicamente non sufficienti al fine di giustificare l’eventuale annullamento dell’au- torizzazione.
ii) la società nonché un suo ex amministratore ed un suo ex con- sulente sono coinvolte in un procedimento penale relativamen- te a presunte violazioni della normativa ambientale avviato dalla Procura di Napoli e trasferito per competenza alla Procura di Brescia, che ha esercitato l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio degli imputati. L’udienza dibattimentale è stata fissa- ta per il 16 maggio 2013. Alla celebrazione della prima udien- za dibattimentale i reati oggetto di contestazione saranno già caduti in prescrizione con la conseguenza che il Giudice pro- nuncerà sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati contestati.
GRUPPO WASTE ITALIA
Ricorso di Legambiente contro Alice Ambiente Srl
Nel mese di marzo 2009 era stata notificata a Alice Ambiente Srl, istanza di sospensiva relativamente al ricorso pendente dinanzi al TAR Piemonte – Torino – N.R.G. 243/2007 – Sez. II Daneco S.p.A. / Legambiente Onlus Nazionale / Legambiente Vercelli / Reina + 24 / Provincia di Vercelli / Consorzio dei Comuni per lo sviluppo del Vercellese. Il ricorso notificato risultava fondato su questioni aventi prevalentemente carattere formale o procedurale e quindi di rischio remoto. La contestazione di fondo era quella di non avere acquisito la “VIA” nell’ambito della procedura di appro- vazione del progetto di bonifica. Nella sostanza, tuttavia, la valu- tazione d’impatto ambientale veniva effettuata, perché nell’am- bito del procedimento di approvazione del progetto di bonifica veniva presentato e valutato lo studio di impatto ambientale. Con una sentenza del TAR Piemonte, del mese di aprile 2009, era stata respinta la sospensiva di Legambiente. Ad oggi non risulta ancora fissata l’udienza per la trattazione nel merito del ricorso.
Alice Ambiente Srl / Provincia di Vercelli
(Ricorso innanzi al TAR Piemonte)
Nel mese di settembre 2010, inoltre, Alice Ambiente Srl aveva proposto ricorso contro la Provincia di Vercelli per l’annullamen- to del provvedimento del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, avente ad oggetto la diffida alla cor- retta esecuzione delle prescrizioni autorizzative dell’intervento di
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bonifica e ripristino ambientale della discarica di Alice Castello. La controversia riguardava la legittimità delle contestazioni for- mulate dalla Provincia, a seguito di un’ispezione dell’impianto da parte del Nucleo Vigilanza Ecologica della Polizia provinciale, in relazione alla corretta classificazione ed accettazione del mate- riale utilizzato nell’ambito dell’intervento di recupero autorizzato dalla delibera della Giunta Provincia di Vercelli n. 5220 in data 9 novembre 2006. L’impugnativa era stata proposta al fine di con- testare l’illegittimità della diffida impartita ad Alice Ambiente Srl ed evitare l’adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori a suo carico. Il ricorso era stato regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria del TAR. Ad oggi non è stata fissata alcuna udienza per la discussione del ricorso.
Ai fini della valutazione dell’opportunità di sollecitare la fissazione dell’udienza va precisato che, a quanto risulta, è tuttora pendente la procedura amministrativa innanzi alla Provincia di Vercelli aven- te ad oggetto la richiesta di annullamento in via di autotutela del provvedimento di diffida in questione. A seconda dell’esito, posi- tivo o negativo, di tale procedura, la società Alice Ambiente Srl potràvalutareserinunciarealricorsooppureinsistereperlasua decisione nel merito.
Avviso di liquidazione n.20071T021856000 emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano – notificato in data 14 settembre 2010 a Daneco SpA, a Waste Italia SpA e ad Alice Ambiente Srl.
Tale avviso ha avuto ad oggetto la richiesta del pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre ai relativi interessi ed accessori, per un totale di 695 migliaia di euro. In data 3 maggio 2007 l’assemblea ordinaria di Daneco SpA deliberava la cessione di un ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di intervento di bonifica e di recupero/ripristino ambientale comples- sivo della discarica sita nel comune di Alice Castello (VC). In data 18 giugno 2007 veniva costituita la società Alice Ambiente Srl. Il 2 luglio 2007 Daneco SpA e Waste Italia SpA stipulavano un accordo in base al quale Daneco SpA avrebbe conferito ad Alice Ambiente Srl il Ramo d’azienda e quindi Waste Italia SpA avrebbe acquistato da Daneco SpA la partecipazione in Alice Ambiente Srl. In data 20 settembre 2007 Daneco SpA sottoscriveva un aumento di capitale di Alice Ambiente Srl che veniva liberato mediante conferimento del Ramo d’azienda.
Nello stesso giorno Daneco SpA cedeva a Waste Italia SpA la partecipazione in Alice Ambiente Srl. L’atto di conferimento del Ramo d’azienda è stato assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa coerentemente alle dispo- sizione del TU di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’Avviso, richiamando l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, ha qua- lificato come cessione di ramo d’azienda le operazioni di con- ferimento e successiva cessione della partecipazione e, di con- seguenza, l’Ufficio ha richiesto, a ciascuna delle 3 società sopra indicate, il pagamento complessivo delle imposte proporzionali previste per la cessione di ramo d’azienda.
Le stesse Società hanno rimarcato che nel caso di specie esiste- vano valide ragioni economiche per effettuare l’operazione con le modalità con cui si è svolta consistenti nella limitazione in capo a Waste Italia SpA dei rischi economici connessi al Ramo d’Azien- da entro un importo corrispondente al prezzo pagato da Waste Italia SpA per l’acquisizione di Alice Ambiente Srl.
Attraverso lo Studio “Maisto e Associati” di Milano, Daneco SpA, Waste Italia SpA e Alice Ambiente Srl, in data 5 novembre 2010, hanno pertanto provveduto ad inviare alla “Commissione Tributaria Provinciale di Milano” Ricorso con istanza di discussione in pub- blica udienza e istanza di sospensione. La Commissione, in data 8 novembre 2010, ha accolta la richiesta presentata.