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All’udienza del 1° febbraio 2011 è stato discusso il merito della controversia e in data 5 maggio 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha depositato la sentenza n. 117, a favore di Alice Ambiente Srl, con la quale ha annullato l’atto impugnato. Con atto ricevuto in data 19 dicembre 2011 l’Ufficio ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Con raccomandata ricevuta in data 19 dicembre 2011 l’Ufficio ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo- ne la totale riforma con la conseguente conferma della legittimi- tà dell’avviso di liquidazione. Alice Ambiente srl si è costituita in giudizio per contrastare l’appello dell’Ufficio e chiedere l’integrale conferma della sentenza di primo grado. In data 18 ottobre 2012 si è tenuta l’udienza di trattazione della controversia innanzi alla Sezione 7 della Commissione Tributaria Regionale. Nel momento in cui si scrive non è pervenuta la comunicazione dell’avvenu- to deposito della sentenza da parte della predetta Commissione Tributaria Regionale
Ferma restando la validità degli argomenti sopra richiamati, i pro- fessionisti che hanno rappresentato la società in giudizio, in con- siderazione di pronunciamenti giurisprudenziali di segno opposto, aventi ad oggetto contestazioni analoghe, ritengono che la passi- vità fiscale potenziale connessa all’avviso di liquidazione in esame possa qualificarsi allo stato possibile.
Cartella di pagamento n.068.2001.04236636.51 relativa ad iscrizioni a ruolo in materia di imposta di registro.
In data 13 dicembre 2011 Alice Ambiente Srl ha ricevuto la car- tella di pagamento n. 068.2011.04236636.51 con la quale viene chiesto il pagamento dell’importo di 192 migliaia di euro, oltre compensi di riscossione e spese di notifica, a titolo di sanzio- ne per tardivo versamento delle somme richieste con l’avviso di liquidazione. In relazione alla suddetta cartella è stata depositata in data 20 gennaio 2012 un’istanza di annullamento in autotutela in quanto si ritiene illegittima la sanzione irrogata dato che l’avviso di liquidazione da cui origina è stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
In data 6 febbraio 2012 l’Ufficio ha emesso provvedimento di sgravio totale delle iscrizioni a ruolo contenute nella cartella di pagamento, pertanto, non vi è alcun rischio di passività in capo alla società.
Avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano – notificato in data 23 set- tembre 2010 a Waste Italia SpA
In data 26 settembre 2008 Waste Italia SpA, nell’ambito di una operazione di compravendita di ramo d’azienda, acquistava la proprietà di un fabbricato strumentale destinato all’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Cermenate (CO). Il 23 settembre 2010 veniva notificato alla società l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20081T026276000 mediante il quale l’Amministrazione finan- ziaria rettificava il valore dell’immobile sopra indicato da Euro 1.030.000 a Euro 1.516.250, accertando maggiori imposte (di registro, ipotecaria e catastale) per complessivi Euro 100.029 (comprensivi di sanzioni ed interessi). La predetta rettifica è sta- ta operata dall’Agenzia delle Entrate solo ed esclusivamente in base ai dati dell’Osservatorio Immobiliare dell’Ufficio del Territorio di Como, senza effettuare alcun processo valutativo e senza prendere in considerazione il reale stato dell’immobile e le sue specificità. Se l’Amministrazione Finanziaria avesse effettuato un’attenta analisi delle caratteristiche dell’immobile in questione, avrebbe constatato che il fabbricato acquistato altro non era che una struttura in cemento completamente aperta sui quattro lati, sovrastata da una grande tettoia, con antistante un piazzale spia- nato. Le ragioni sopra esposte, oltre ad altre estesamente espo- ste nel ricorso presentato in data 17 novembre 2010 attraverso
5. Appendice
lo Studio “Nava Viganò & Associati”, evidenziano palesemente la “leggerezza” con la quale l’Agenzia delle Entrate ha operato la rettifica di valore, la quale non è in alcun modo supportata da adeguate motivazioni, che permettono di disattendere il prezzo liberamente ed effettivamente convenuto e pagato tra le parti.
La Società ha presentato ricorso avverso l’avviso in oggetto e in data 17 novembre 2011 è stato incardinato il giudizio. Con sentenza n- 191/40/11 emessa dalla Sez. 40 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e depositata in data 18 luglio 2011, Waste Italia S.p.A. è risultata vittoriosa in primo grado.
La controparte, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ha proposto ricorso in appello, notificato alla Società in data 5 gennaio 2012. Waste Italia si è costituita in giudizio, depo- sitando le proprie controdeduzioni, in data 28 febbraio 2012. In data 6 luglio 2012 si tenuta in Commissione Tributaria Regionale la pubblica udienza per la trattazione della causa. I giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate confermando così la sentenza di primo grado favo- revole alla società.
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