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94 SOSTENYA SPA Bilancio di Sostenibilità 2013
b) indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, di alcuni accantonamenti a fondi effettuati dalla Società per i costi di chiusura e di post gestione della Discarica, per l’importo di euro 672.758, per il periodo d’imposta 2011, poiché tali compo- nenti negative di reddito non sarebbero state esattamente stimate dalla Società. In parti- colare, secondo l’Ufficio, la Società avreb- be richiesto un ampliamento della Discarica, senza presentare un aggiornamento dell’o- riginario piano economico-finanziario, predi- sposto quando era stata richiesta la prima autorizzazione alla gestione della Discarica. In assenza di tale aggiornamento del piano economico finanziario, i costi per la post gestione della Discarica dovevano considerarsi indeducibili;
c) indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli ammor- tamenti, per l’importo di euro 118.880 per il periodo d’imposta 2010 e di euro 45.827 per il periodo di imposta 2011, afferenti il costo di costruzione della Discarica, in ragione del fatto che: (i) nel registro beni ammortizzabi- li tenuto dalla Società “non esisteva continuità tra il libro cespiti relativo ai cespiti presenti al 31/12/2006 e quelli presenti al 31/12/2007” (PVC pag. 29); (ii) nell’ammontare del costo ammortizzabile erano stati inclusi i costi di costruzione di una strada ceduta al Comune di Cavenago d’Adda, quale opera compen- sativa per la costruzione della discarica; (iii) alcune spese, portate ad incremento del costo storico del cespite ammortizzabile, non sarebbero state documentate; e (iv) nel costo di costruzione erano ricompresi costi non capitalizzabili, ma che avrebbero dovuto essere imputati a conto economico.
Un primario Studio di Milano assiste il gruppo nella gestione della suddetta controversia e, alla luce dei fatti notificati e della prassi giuridica, si è espresso in termini di probabilità di avveramen- to del rischio rilasciando i seguenti pareri per quanto concerne ognuno dei tre punti prece- denti:
a) per quanto concerne il primo punto lo Studio Maisto e Associati ha ravvisato una condizio- ne di rischio possibile in quanto la società può opporre validi argomenti a quanto notificato dall’Agenzia delle Entrate;
b) anche per quanto relativo al secondo punto eccepito dall’Agenzia delle Entrate lo Studio Maisto e Associati si è pronunciata rilevando una condizione di rischio possibile;
c) per quanto riguarda il punto c), invece, il consu-
lente legale ha rilevato una condizione di rischio parzialmente possibile e parzialmente probabi- le. In particolare: il rilievo è fondato su una plu- rima contestazione riassumibile nella censura di mancata produzione di alcuni documenti nonché nella non “imputabilità” di alcune spese in aumento del valore della Discarica. Per quanto concernente il rischio connesso alla mancata produzione di documenti relati- vi ad una quota parte dei costi complessivi di Discarica (Euro 30mila) il rischio è evidenziato come probabile, mentre per quanto concer- ne la non imputabilità delle spese, condizione sicuramente meno oggettiva e più facilmente eccepibile dalla società, il rischio viene identi- ficato solamente come possibile.
Ricorso di Legambiente contro
Alice Ambiente Srl
Intervento in giudizio nell’interesse della società Alice Ambiente nel ricorso proposto dalla Legambiente Onlus Nazionale ed altri contro la Provincia di Vercelli, nei confronti della Daneco S.p.A. e del Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese.
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Provincia di Vercelli n. 5220 in data 9.11.2006, che ha approvato il progetto di bonifica e di ripristino ambientale della area della cessata discarica di Alice Castello, tramite riempimento della depressione a suo tempo venutasi a creare tra i due rilevati dell’im- pianto ed altre attività di stabilizzazione e impermea- bilizzazionedell’invaso.
L’autorizzazione originariamente rilasciata alla società Daneco S.p.A. è stata successivamente volturata a favore della società Alice Ambiente S.r.l., a seguito della cessione del ramo d’azienda ad Alice Ambiente avente ad oggetto l’attività economica d’impresa relativa all’intervento di bonifica e di ripristino ambien- tale in questione.
L’intervento e la difesa in giudizio per la società Alice Ambiente sono stati proposti onde sostenere la legitti- mità della deliberazione di approvazione dell’intervento. Con ordinanza n. 318/2009 in data 24 Aprile 2009, il TAR Piemonte ha respinto l’istanza cautelare avan- zata dai ricorrenti.
Con decreto n. 264/2013 del Presidente del TAR Piemonte - Torino, in data 19/04/2013, è stata dichiarata la perenzione del ricorso in oggetto, non essendo stata presentata nuova istanza di fissazione udienza.
Alice Ambiente Srl / Provincia di Vercelli (Ricorso innanzi al TAR Piemonte)
Ricorso proposto nell’interesse della società Alice Ambiente contro la Provincia di Vercelli per l’annul- lamento del provvedimento n. prot. 0072536/000 in


































































































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