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95 SOSTENYA SPA Bilancio di Sostenibilità 2013
data 13 Settembre 2010 del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, avente ad oggetto la diffida alla corretta esecuzione delle prescrizioni autorizzative dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale della discarica di Alice Castello. La controversia riguarda la legittimità delle conte- stazioni formulate dalla Provincia, a seguito di un’i- spezione dell’impianto da parte del Nucleo Vigilanza Ecologica della Polizia provinciale, in relazione alla corretta classificazione ed accettazione del mate- riale utilizzato nell’ambito dell’intervento di recupero autorizzato dalla delibera della Giunta Provincia di Vercelli n. 5220 in data 9.11.2006.
L’impugnativa è stata proposta al fine di contestare l’illegittimità della diffida impartita alla Società ed evi- tare l’adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori a suo carico.
Il ricorso è stato regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria del TAR; ad oggi non è stata fissata alcuna udienza per la discussione del ricorso. Ai fini della valutazione dell’opportunità di sollecitare la fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso, va detto che, a quanto risulta, è tuttora pendente la procedura amministrativa innanzi alla Provincia di Vercelli avente ad oggetto la richiesta di annullamen- to in via di autotutela del provvedimento di diffida in questione. A seconda dell’esito, positivo o negati- vo, di tale procedura, si potrà valutare se rinunziare al ricorso oppure insistere per la sua decisione nel merito.
Avviso di liquidazione n.20071T021856000 emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano – noti cato in data 14 settembre 2010
a Daneco SpA, a Waste Italia SpA
e ad Alice Ambiente Srl.
Tale avviso ha avuto ad oggetto la richiesta del paga- mento di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre ai relativi interessi ed accessori, per un totale di 695 migliaia di euro. In data 3 maggio 2007 l’assemblea ordinaria di Daneco SpA delibe- rava la cessione di un ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di intervento di bonifica e di recupe- ro/ripristino ambientale complessivo della discarica sita nel comune di Alice Castello (VC). In data 18 giu- gno 2007 veniva costituita la società Alice Ambiente Srl. Il 2 luglio 2007 Daneco SpA e Waste Italia SpA stipulavano un accordo in base al quale Daneco SpA avrebbe conferito ad Alice Ambiente Srl il Ramo d’a- zienda e quindi Waste Italia SpA avrebbe acquistato da Daneco SpA la partecipazione in Alice Ambiente Srl. In data 20 settembre 2007 Daneco SpA sotto- scriveva un aumento di capitale di Alice Ambiente Srl che veniva liberato mediante conferimento del Ramo d’azienda. Nello stesso giorno Daneco SpA cedeva a Waste Italia SpA la partecipazione in Alice Ambiente Srl. L’atto di conferimento del Ramo d’a- zienda è stato assoggettato alle imposte di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa coerentemente alle disposizione del TU di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’Avviso, richiamando l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, ha qualificato come ces- sione di ramo d’azienda le operazioni di conferimen- to e successiva cessione della partecipazione e, di conseguenza, l’Ufficio ha richiesto, a ciascuna delle 3 società sopra indicate, il pagamento complessivo delle imposte proporzionali previste per la cessione di ramo d’azienda.
Le stesse Società hanno rimarcato che nel caso di specie esistevano valide ragioni economiche per effettuare l’operazione con le modalità con cui si è svolta consistenti nella limitazione in capo a Waste Italia SpA dei rischi economici connessi al Ramo d’Azienda entro un importo corrispondente al prez- zo pagato da Waste Italia SpA per l’acquisizione di Alice Ambiente Srl.
Attraverso lo Studio “Maisto e Associati” di Milano, Daneco SpA, Waste Italia SpA e Alice Ambiente Srl, in data 5 novembre 2010, hanno pertanto provvedu- to ad inviare alla “Commissione Tributaria Provinciale di Milano” Ricorso con istanza di discussione in pubblica udienza e istanza di sospensione. La Commissione, in data 8 novembre 2010, ha accolta la richiesta presentata.
All’udienza del 1° febbraio 2011 è stato discusso il merito della controversia e in data 5 maggio 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha depositato la sentenza n. 117, a favore di Alice Ambiente Srl, con la quale ha annullato l’atto impu- gnato. Con atto ricevuto in data 19 dicembre 2011 l’Ufficio ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Con raccomandata ricevuta in data 19 dicembre 2011 l’Ufficio ha proposto appello avverso la sud- detta sentenza chiedendone la totale riforma con la conseguente conferma della legittimità dell’avviso di liquidazione. Alice Ambiente srl si è costituita in giudizio per contrastare l’appello dell’Ufficio e chie- dere l’integrale conferma della sentenza di primo grado. In data 18 ottobre 2012 si è tenuta l’udienza di trattazione della controversia innanzi alla Sezione 7 della Commissione Tributaria Regionale di Milano la quale, con sentenza n. 140/7/2013 depositata il 25 settembre 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio ed ha confermato la legittimità dell’atto impugnato.
La società ha impugnato la sentenza di secondo gra- do innanzi alla Corte di Cassazione.
Ferma restando la validità degli argomenti sopra richiamati, i professionisti che hanno rappresentato la società in giudizio, in considerazione di pronun- ciamenti giurisprudenziali di segno opposto, aventi ad oggetto contestazioni analoghe, ritengono che la passività fiscale potenziale connessa all’avviso di liquidazione in esame possa qualificarsi allo stato possibile.


































































































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