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Sentenze Giurisprudenza
Sentenze
Il dilemma della canna fumaria
Il Tribunale di Oristano il 30 Set-
tembre 2021 con la pronuncia in
commento, è riuscito a sistemare un
problematico disaccordo inerente ad
una canna fumaria che dava non po-
chi problemi ad un appartamento
situato al piano superiore, per im-
missione di fumo. Nell’atto giuridico
si possono leggere e trovare numerosi
spunti per capire l’enorme dubbio che
riguarda molto spesso la distanza di
una canna fumaria.
La proprietaria di un appartamento,
situato al quarto piano di un palaz-
zo, chiede la rimozione della canna
fumaria che parte da una stufa posta
al piano terreno dello stesso stabile. La
canna fumaria, secondo la proprieta-
ria del 4º piano, viola le distanze lega-
li di sicurezza con l’emissione dei gas
di scarico direttamente dalla parte
delle sue finestre.
Il Tribunale di Oristano accoglie per
intero o quasi le istanze della proprie-
taria dell’appartamento del quarto piano, rivelando che «è concreto il pericolo di ritorno del fumo almeno in parte
verso la vicina abitazione. Sussiste senz’altro, dunque, la lamentata condizione di intollerabilità delle immissioni,
come conseguenza della nuova opera, dovendosi comparare il carattere pur non continuo delle emissioni, durante il
periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e nei giorni ed orari di inadeguata dispersione in atmosfera, con
la estrema vicinanza dei luoghi abitati e con la indiscussa gravità degli effetti dannosi delle esalazioni per la salute,
di carattere prevalente.»
Inoltre in merito alla conformità dell’impianto il Giudice sardo rammenta che: «Non ha rilevanza, ai fini cautelari,
la conformità dell’impianto alla regola dell’arte, con riferimento alla normativa tecnica UNI 10683:2012, in materia di
scarico di fumi da impianti di riscaldamento. Benché si faccia questione di illegittimità del provvedimento autorizzati-
vo emesso dal Comune di …, già impugnato davanti al Giudice amministrativo, comune alle parti, tra vizi e fatti rile-
vanti nei due ambiti giurisdizionali, in questa sede non si pone affatto la necessità di disapplicare l’atto amministrativo,
in quanto esso elimina solo un limite legale all’esercizio della facoltà di edificazione, cioè il divieto di intraprenderla in
assenza di preventiva autorizzazione, ma non elimina tutti gli altri limiti stabiliti dalla legge, né incide in modo diretto
sulla posizione del terzo, tutelata per mezzo dell’esperita azione possessoria davanti al Giudice civile.»
In conclusione: «la conformazione della canna fumaria e la contestazione immediata di essa, fin dal primo uso,
rendono palese la coscienza e volontà delle resistenti di far sopportare un peso ingiustificato sull’altrui abitazione,
diminuendone il godimento per aumentare la comodità della propria, a prescindere dal convincimento del fatto di
esercitare un diritto. Va da sé che l’animus turbandi, integrato dal dolo generico, non è escluso dal conseguimento
del titolo edilizio, da intendersi sempre rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi.» l
24 Settembre/Ottobre 2021