Page 12 - QUESITI TECNICI_2025 -
P. 12
Pompe di Calore/Rinnovabili
Tutti gli altri sono invece automaticamente qualificati, ma, a norma del comma 1,
lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, è inserito l’obbligo di
aggiornamento. Quest’ultimo deve avvenire con cadenza triennale, a decorrere
dall’agosto 2013 o dal-la data in cui si è ottenuta la qualifica, e deve avvenire
attraverso la partecipazione a specifiche attività formative, nella durata minima di 16
ore. I corsi dovranno essere effettuati dal Responsabile Tecnico dell’impresa
(colui che possiede i requisiti abilitativi) e NON potrà essere delegato nessun
altro a tale obbligo.
La legge prevede due possibilità:
1. la prima nel caso in cui il responsabile tecnico abbia ottenuto i requisiti prima del
3 agosto 2013
2. la seconda invece per chi li avesse ottenuti dopo quella data.
Nel primo caso i tecnici qualificati PRIMA del 3 agosto 2013, dovranno seguire un
corso di aggiornamento della durata di 16 ore con cadenza triennale.
Mentre nel secondo caso per i tecnici qualificati DOPO il 3 agosto 2013, il corso di
aggiornamento di 16 ore deve essere svolto esclusivamente da coloro che hanno
ottenuto la qualifica tramite il requisito del diploma di laurea o di quello di scuola
secondaria superiore al quale ha fatto seguito un percorso continuativo di due anni
presso un’azienda del settore. Altrimenti il corso formativo sarà di 80 ore nel caso di
professionisti che hanno ottenuto la qualifica tramite il requisito di un percorso di for-
mazione professionale seguito da un percorso di 4 anni presso un’impresa del settore
o, in alternativa, un percorso di almeno tre anni con la qualifica di operaio installatore
specializzato.
Dal 1.1.2022 è OBBLIGATORIO inviare alla Camera di Commercio che provvede ad
aggiornare la visura camerale dell’impresa presso quale il responsabile tecnico lavora.
Nel caso in cui le imprese non fossero in regola con i corsi di formazione non potran-
no continuare con la propria l’attività. l
12 I QuesItI tecnIcI