Page 131 - QUESITI 2015
P. 131
DEfINIzIONE DI “MERA SOSTITUzIONE”
D Esiste ancra la definizione di “MERA sostituzione”? e se esiste quale’ Manutenzione Impianti
è il riferimento legislativo?
Alberto, manutentore - Roma
R Il termine MERA SOSTITUZIONE lo troviamo nell’Allegato I del Dlgs
311/2006 modificazione del Dlgs 192/2005.
Per essere più precisi il Dlgs richiama due termini che per somiglianza
potrebbero portare ad una cattiva interpretazione.
Infatti nel comma 3 è utilizzato il termine “sostituzione” e nel comma 4
“mera sostituzione” .
Nell’allegato è riportata la definizione di “sostituzione”, intesa come la ope-
razione di rimozione del vecchio generatore con uno nuovo di potenza non
superiore al 10% della potenza del vecchio generatore.
Non esiste invece una definizione di “mera sostituzione”, salvo
quanto riportato in una Circolare MAP 19 Giugno 2001, dove si intendeva per
mera sostituzione la “sostituzione di un generatore con un altro della medesima
potenzialità”.
Il comma 4 dovrebbe essere inteso, come una “alternativa agevolata” al comma
3, nei casi di sostituzione del generatore di calore, e quindi.
a) Se si preferisce utilizzare il comma 3 “sostituzione”, è necessario veri-
ficare il rendimento medio stagionale dell’impianto, che non deve essere
inferiore a 75 + 3 log Pn e per impianti di potenzialità superiore a 100 kW
è necessario fare anche una diagnosi energetica.
b) Se si preferisce utilizzare il comma 4 “mera sostituzione”, deve essere
verifica la coesistenza di certe definite condizioni, a partire dal generatore
di calore che , al 100% della potenza termica utile nominale, deve avere un
rendimento non inferiore a 90+ 2 log Pn. l
129 F e b b r aIo 2015