Page 34 - GUIDA LIBRETTO IMPIANTO
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Scheda 4.4
           Il COP e un parametro variabile in base alla tipologia di climatizzatore e alla differenza di temperatura
           tra la fonte di calore e l’ambiente da rinfrescare/riscaldare. Per questa ragione, il calcolo del COP viene
           realizzato in condizioni standard di prova, con il climatizzatore funzionante a pieno regime e
           con livelli di temperature prestabiliti.

           Sul mercato si trovano unità con dati prestazionali indicati secondo le tradizionali disposizioni, e unità
           “aria-aria” di potenza utile < 12 kW (dal 1-1-2013) e pompe di calore idroniche “aria-acqua” e “acqua
           -acqua” di potenza utile < 70 kW (dal 26-09- 2015) con le nuove etichettature energetiche.

           Per evitare incongruenze fra dati non omogenei, la compilazione delle schede 1.3 e 4.4, va eseguita
           prendendo i dati “di targa” scheda tecnica riferiti alle condizioni standard visibili in tabella.

























           Tali dati si possono trovare sulle targhe delle macchine o sulla documentazione tecnica di prodotto.

            Il CoP o l’EER, nel caso non fossero indicati, si ottengono dividendo la potenza termica genera-
            ta per la potenza elettrica assorbita.


            Se manca la potenza assorbita, si ottiene dividendo la potenza resa per il CoP / EER.


            19   Potenza termica nominale: indicare la potenza termica nominale definita dal fabbricante ed
                 espressa in kW


            20   Potenza assorbita nominale: indicare la potenza assorbita nominale definita dal fabbricante ed
                 espressa in kW
            21   SoSTITuzIoNE dEL CoMPoNENTE: Utilizzare le schede successive in caso di sostituzione del
                 componente





            ATTENzIONE: Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità uguale o superiore
            a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura pub-
            blicato sul sito del Ministero dell’Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di
            modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per
            il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione
            contenete informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi
            all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.




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