Page 11 - RAPPORTI EFF. ENERG. LOMBARDIA
P. 11
Rapporto Tipo 1B
RAPPORTO DI CONTROLLO TIPO 1/B IMPIANTI BIOMASSA
Questa è la vera novità della Regione Lombradia, infatti il Rapporto tipo 1B (gruppi termici a bio-
massa combustibile) attualmente non è presente in nessun’altra Regione.
In base all’art. 15 “Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici
alimentati da biomassa legnosa” della DELIBERAZIONE N° X / 1118/2013 della Regione Lombar-
dia “L’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o meno in impianti termici, deve
rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 37 del 2008 e
s.m.i. e alla norma tecnica UNI 10683, ove quest’ultima sia applicabile.
L’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa è altresì soggetta, ai sensi dell’articolo 7, comma
5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla comunicazione di cui all’articolo 6 del medesimo
Decreto Legislativo. Al terßmine delle operazioni di installazione, l’installatore deve effettuare una
verifica di corretto funzionamento dell’impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari
componenti dell’impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come
previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2008 e dalla norma UNI 10683. I sistemi fumari nuovi e quelli
ristrutturati devono essere conformi ai requisiti del Regolamento UE 305/2011 relativo ai prodotti da co-
struzione e, fino a sua completa abrogazione, della Direttiva 89/106/CE.”
I nuovi apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno
rispettare i valori minimi di rendimento riportati nella tabella che segue, in funzione della tipologia
dell’apparecchio.
Valore rendimento
Tipologia Alimentazione
(%)
Legna
75
Caminetto chiuso / Inserto / Stufa
Pellet
85
Legna
80
Caldaia / Termo stufa / Termo camino
Pellet
90
Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dei generatori di calore a
biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite
conformemente alle prescrizioni tecniche indicate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione
rese disponibili dal produttore del generatore e/o dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della
normativa vigente.
Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più
disponibili, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecni-
che indicate dal produttore, ai sensi della normativa vigente. In assenza di istruzioni specifiche, le
operazioni di manutenzione si svolgeranno in conformità alle norme tecniche di riferimento.
In ogni caso la manutenzione del generatore di calore, a decorrere dall’1 agosto 2014, deve essere
svolta con le seguente periodicità:
Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni
Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno
11 Guida alla compilazione del Libretto di Impianto