Page 30 - Lega Navale
P. 30

•  l’istituzione, l’11 aprile di ogni anno, della “Giornata del mare”, in occasione della quale le scuole di ogni ordine e grado possono promuo-
               vere, nell’ambito della propria autonomia, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare e della cultura marinaresca;
            •  la ridefinizione della disciplina:
               –  delle “scuole nautiche” preposte all’istruzione ed alla formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,
               la cui attività, condizionata al possesso di specifici requisiti, viene assoggettata ad una dichiarazione certificata di inizio di attività da pre-
               sentarsi alla Provincia del luogo in cui hanno la sede principale;
               –  dei “centri di istruzione per la nautica” ovvero di quelle associazioni nautiche e di quegli enti di livello nazionale riconosciuti dal MIMS
               per lo svolgimento, senza scipo di lucro, di attività di formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle paten-
               ti nautiche, la cui attività è soggetta alla vigilanza amministrativa e tecnica del MIMS;
            •  la regolamentazione della disciplina del transito delle unità da diporto presso porti ed approdi turistici, i cui concessionari, nei termini e
               modi specificati dal codice, devono permanentemente riservare alle unità da diporto tratti di banchina per gli accosti in transito o per gli
               approdi effettuati per “rifugio” (l’ormeggio è riservato per una durata di 72 ore e per non più di tre accosti nell’arco di ciascun mese, ed è
               gratuito per tempo non inferiore alle 4 (quattro) ore al giorno tra le ore 9.00 e le 19.00); le tariffe e gli orari degli accosti “gratuiti” devono
               essere resi pubblici; in particolare, per quanto riguarda gli spazi, dal 15 giugno al 15 settembre deve essere riservati al transito l’8% dei
               posti barca disponibili, fermo restando che l’1% dei predetti posti è comunque riservato alle unità condotte da o con a bordo persone con
               disabilità;
            •  la disciplina dei “campi di ormeggio attrezzati” (c.d. “campi boa”) istituiti dagli Enti gestori all’interno delle Aree marine protette (AMP)
               e quella del ricovero a secco per piccole imbarcazioni da diporto e natanti nelle aree demaniali marittime non già in regime di conces-
               sione;
            •  la definizione e semplificazione delle procedure di iscrizione, iscrizione provvisoria (estesa anche alle navi da diporto), trascrizione del-
               la compravendita di unità da diporto, con l’espressa definizione di un termine massimo di 20 giorni per il rilascio dei documenti da parte
               dell’Ufficio centrale di conservatoria delle unità da diporto (UCON) e di un termine massimo di 7 giorni per il rilascio di duplicati; si noti che
               resta confermata la disposizione inerenti la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto, da trascriversi, su richiesta dell’interessato,
               entro 60 giorni (ndr. in caso di residenza all’estero entro 120 giorni) dalla data dell’atto.
            •  le ipotesi di cancellazione delle unità da diporto dall’ATCN, in relazione alle quali è previsto che, in caso di demolizione o dismissione di
               bandiera per vendita o trasferimento all’estero, il correlato “nulla osta” alla dismissione venga rilasciato dall’UCON entro 30 giorni dalla
               richiesta; entro lo stesso termine il predetto “nulla osta” si considera rilasciato anche ai fini dell’accertamento inerente eventuali posizio-
               ni pendenti all’INPS per il personale marittimo;
            •  la dichiarazione di armatore  in ordine alla quale, in assenza di un’espressa dichiarazione, si presume che sia tale il proprietario e, per le
                                   3
               unità in locazione finanziaria, si presume, fino a prova contraria, che sia tale l’utilizzatore; la dichiarazione di armatore (come pure la re-
               voca) deve essere fatta con atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente presso lo Sportello telematico del diportista
               (STED) e viene trascritta nell’ATCN;
            •  l’attività di “noleggio occasionale” di imbarcazioni e navi da diporto (non costituente utilizzo commerciale dell’unità), effettuabile solo con
               unità di bandiera italiana, per periodi limitati e previa comunicazione alla Capitaneria di porto competente per territorio ed all’Agenzia del-
               le entrate;
            •  la disciplina semplificata degli arrivi e delle partenze delle unità da diporto battenti bandiera di Stati extra UE adibite ad uso commerciale,
               fermo restando il principio secondo il quale le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono comun-
               que esenti dall’obbligo di effettuare qualsiasi formalità di arrivo e partenza presso l’Autorità marittima;
            •  l’introduzione del concetto di “danno ambientale” (anche potenziale), in relazione al quale, nel caso di eventi che compromettano l’inte-
               grità ambientale, è previsto l’inasprimento di talune fattispecie sanzionatorie, nonché l’obbligo di presentare “denuncia di evento straor-
               dinario” all’Autorità marittima;
            •  la possibilità per gli Enti gestori delle Aree Marine Protette di istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati nelle zone di riserva ge-
               nerale (zone “B”) o di riserva parziale (zone “C”) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone; con le nuove norme, com-
               patibilmente con i pertinenti strumenti di pianificazione, diventa anche possibile realizzare zone di rimessaggio ove ricoverare a secco uni-
               tà da diporto sino a 12 metri di lunghezza, garantendone comunque la fruizione pubblica.


               Il nuovo testo del codice della nautica da diporto è coerente, come detto più volte, con le previsioni  concernenti l’istituzione (ad opera del-
            la legge 24 dicembre 2012, n.228) del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) che, con il D.P.R. 14 dicembre 2018, n°152,
            ha trovato concreta attuazione e regolamentazione.
               Il SISTE, istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
            e dei trasporti (oggi ridenominato in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) è costituito ed articolato in:
            •  Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da dipor-
               to;
            •  Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) ;
                                                           4

            3   Per “armatore” si intende chi assume l’esercizio dell’unità da diporto.
            4   Con il decreto in data 09.04.2019, n.136 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati stabiliti nel dettaglio i compiti, le funzioni, le proce-
            dure di funzionamento e la composizione dell’UCON.

            4                                                               Allegato a Lega NavaLe maggio-giugno 2021
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35