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za; qualora, invece, l’impianto ricetrasmittente fosse utilizzato per il traffico di corrispondenza pubblica, il codice ne impone il collau-
do, nonché la sussistenza di un valido contratto di utenza con una società concessionaria da mantenersi a bordo (attualmente le so-
cietà a tal fine autorizzate sono: Telemar, General Marine, Sirm, e Furuno Italia).
Sulle imbarcazioni (munite o meno di marcatura CE) e sulle navi, oltre ai documenti di
riconoscimento, devono essere tenuti a bordo:
- la licenza di navigazione, con relativo certificato di sicurezza (di cui è sempre fondamentale controllarne la scadenza);
- la polizza di assicurazione dell’unità, nonché dell’eventuale motore ausiliario e del tender, indipendentemente dalla potenza del motore
(vedasi quanto già detto in proposito per i natanti);
- la dichiarazione di potenza del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo); il certificato d’uso è stato soppresso ma quelli già ri-
lasciati continuano ad essere validi (nei casi di smarrimento vale quanto già evidenziato per i natanti);
- la tabella delle deviazioni (obbligatoria per la navigazione oltre le sei miglia);
- la patente nautica in corso di validità, quando obbligatoria, che può essere utilizzata nei termini e nei limiti di distanza dalla costa autoriz-
zati nella relativa abilitazione.
Per l’impianto ricetrasmittente di bordo (che è sempre obbligatorio per le navi da diporto, mentre per i natanti e le imbarcazioni da dipor-
to diviene obbligatorio solo quando si naviga oltre le 6 miglia dalla costa) vale quanto detto al precedente paragrafo dedicato ai natanti, con
la sola eccezione che la domanda per il rilascio della licenza, corredata dalla dichiarazione di conformità del costruttore, deve essere presen-
tata all’Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) avente giurisdizione sul luogo ove è iscritta l’unità, a cui si do-
vrà far pervenire l’apposita istanza per il tramite dello STED (che, nel frattempo, rilascerà una licenza provvisoria di esercizio, assegnando un
nominativo internazionale).
Attenzione: Per eventuali apparecchi TV presenti a bordo il canone “Radio e TV Speciale” è dovuto nei termini e modi specificati al sito web
www.canone.rai.it/Speciali/Speciali.aspx.
Note: Ecco ulteriori norme di rilievo pratico recate dal codice della nautica da diporto e dalle relative direttive di coordinamento:
a) per l’iscrizione delle imbarcazioni da diporto nell’ATCN, il proprietario presenta allo STED apposita istanza, corredata dal titolo di proprie-
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tà , dalla dichiarazione di conformità UE e dalla dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità provenien-
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ti da uno Stato membro dell’Unione europea munite di marcatura “CE”, ai suddetti documenti deve aggiungersi il certificato di cancellazio-
ne dal registro ove l’unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica da acquisirsi ai fini dell’iscri-
zione. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura “CE” la documentazione tecnica è sostituita da un’attesta-
zione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico “notificato” o “autorizzato”;
b) per l’iscrizione delle navi da diporto nell’ATCN, il proprietario presenta allo STED apposita istanza, corredata dal titolo di proprietà, dal
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certificato di stazza e dalla dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Nel caso si tratti di nave già iscritta in un
pubblico registro dell’Unione europea ai suddetti documenti deve aggiungersi il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era
iscritta che, se riportante le generalità del proprietario e gli elementi identificativi della nave, sostituisce il titolo di proprietà da acquisir-
si ai fini dell’iscrizione;
c) sia le imbarcazioni che le navi da diporto possono essere iscritte provvisoriamente (max per mesi 6) con una copia della fattura o della ri-
cevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali ed eventuali adempimenti doganali;
d) in caso di perdita di possesso dell’unità per furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, per sentenza degli organi giurisdizionali etc., per
l’annotazione della perdita di possesso è sufficiente che il proprietario (o l’utilizzatore in caso di locazione finanziaria) presenti allo STED
l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela (restituendo, se in proprio possesso, la licenza di navigazione);
e) nei casi di passaggio di proprietà, è stato istituito lo strumento della “ricevuta” dell’avvenuta presentazione della documentazione che so-
stituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione per la durata di gg. 20 (termine entro il quale la pratica deve essere portata a termine),
consentendo al diportista di continuare a navigare nelle acque nazionali e, secondo le direttive ministeriali, anche in quelle straniere;
f) la firma degli atti di compravendita, degli altri diritti reali di garanzia e la dichiarazione di nomina/revoca dell’armatore, secondo la norma-
tiva sulle liberalizzazioni delle professioni e le direttive ministeriali, può essere autenticata anche presso gli uffici comunali o gli Sportelli
telematici dell’automobilista, senza alcuna necessità dell’intervento del notaio;
g) la pubblicità degli atti di compravendita è obbligatoria e va richiesta allo STED nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, pena il ritiro
della licenza di navigazione e il pagamento di una sanzione che va da € 207,00 a € 1.033,00. Nel caso di ritardo da parte degli uffici finan-
11 Oppure anche l’utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito in tal senso di apposita procura con sottoscri-
zione autenticata.
12 Per le unità già iscritte in registri pubblici dell’Unione europea, in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare un certificato di cancellazione dal
registro dello Stato di provenienza da cui risulti avviata la procedura di cancellazione dell’unità.
13 Per le unità da diporto non munite di marcatura “CE” la documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo
tecnico “notificato” ovvero “autorizzato”.
14 Vedasi nota 11.
Allegato a Lega NavaLe maggio-giugno 2021 13