Page 27 - MARZO/APRILE 2024
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Edilizia
COS’E’ LA RISTRUTTURAZIONE EDI- che possono portare ad un organismo
LIZIA edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente”.
Il Testo Unico per l’Edilizia, il D.P.R. 380/01,
la legge di riferimento per la normativa edi- Con l’espressione “opere di ristrutturazione
lizia in Italia fornisce questa definizione edilizia” si indicano più precisamente:
nell’art.3, comma 1, lettera (d): • modifiche strutturali come la demolizione
“per ristrutturazione edilizia si intende e la ricostruzione di parti di un edificio,
l’insieme di quegli “interventi rivolti a mantenendo sempre però la stessa volu-
trasformare gli organismi edilizi me- metria della precedente architettura (fatta
diante un insieme sistematico di opere eccezione per gli adeguamenti alle norme
anti-sismiche);
• la costruzione di ascensori o di scale ester-
ne non correlate all’abitazione;
• la trasformazione di superfici accessorie in
superfici utili e abitabili (inclusi gli inter-
venti di trasformazione di mansarde, sot-
totetto, scantinati e cantine, adeguati alla
normativa vigente per l’abitabilità);
• opere per il cambiamento di destinazione
d’uso del locale.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEG-
GERA
Per “ristrutturazione edilizia leggera” si in-
tendono gli interventi che non comportano
modifiche del volume, della sagoma e delle
superfici, ma sono volti a migliorarne le pre-
stazioni, l’efficienza e l’estetica, non rientra-
no negli interventi subordinati a permesso
di costruire per cui le opere possono esse-
re eseguite tramite semplice SCIA e i lavori
possono iniziare dalla data di avvenuta pre-
sentazione della segnalazione.
Sono invece soggetti a SCIA (segnalazione
certificata di inizio attività) ai sensi dell’art.
22 D.P.R. 380/2001 i seguenti interventi:
• interventi di manutenzione straordina-
ria (art.3, comma 1, lettera b) qualora ri-
guardino le parti strutturali dell’edificio
o i prospetti, come modificato dall’art. 10
comma 1 lett. l Legge 120/2020;
• interventi di restauro e di risanamen-
to conservativo (art. 3, comma 1, lettera
c) qualora riguardino le parti strutturali
dell’edificio;
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