Page 44 - Q. TERMICI 2021 VERSIONE_DIGITAL
P. 44

Ecobonus 65%



           al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
           Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
           produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
           ad uso residenziale ed assimilate”.
           Infine, anche qualora le precedenti condizioni  fossero soddisfatte, occorre
           ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il con-
           seguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere
           nella dismissione di impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte
           fossile solo al 30%.

           In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10
           giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamen-
           to  europeo  e  del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva
           2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
           sull'efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020).
           Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la
           definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D.
           Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legis-
           lativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso: “c) la lettera
           l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto
           tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli
           ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla
           sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore en-
           ergetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzi-
           one, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e
           controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono
           considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione
           di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso res-
           idenziale ed assimilate“.

           Confrontando la precedente e la nuova formulazione ci si rende conto che
           dalla nuova è stata eliminata l’espressione:

           Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
           apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparec-
           chi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
           delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della sin-
           gola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.

           Tale nuova definizione apre un margine molto ampio in quanto l’esistenza
           di un impianto di riscaldamento può essere provata, per accedere alla detra-
           zione, anche tramite la dimostrazione che l’impianto di riscaldamento è costi-
           tuto da: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
           radiante ecc…

           Dalla Faq n. 4 di ottobre 2020 ENEA definisce “impianto termico” l’impianto
           di climatizzazione invernale fisso, alimentato con qualsiasi vettore energetico
           e senza limiti sulla potenza minima inferiore (in precedenza almeno 5kW).
           Ciò che è importante verificare, secondo la Faq, è che l’impianto sia funzionante
        CERCA PAROLA CHIAVE                     42  I QuesItI termIcI   TORNA ALL'INDICE
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49