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Superbonus  110%


           FAQ SUPERBONUS 110%





                      INTRODUZIONE
                      A seguito del Decreto Rilancio, dal'1 luglio 2020 è possibile detrarre il 110%
                      delle spese sostenute per gli interventi "notevoli" di Riqualificazione energeti-
                      ca sulle prime e seconde case. Le casistiche, definite "traianti", sono 3:

                      1- cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache
                      verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi), che interessano l’in-
                      volucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda o dell'u-
                      nità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzional-
                      mente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. I
                      materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM
                      (ex DM 11 ottobre 2017).

                      2- impianto di riscaldamento in condominio: interventi sulle parti comuni
                      degli  edifici per  la sostituzione degli  impianti di  climatizzazione  invernale
                      esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la
                      fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari
                      alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.  811/2013
                      della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli
                      impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti foto-
                      voltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenera-
                      zione o a collettori solari.

                      3- impianto di riscaldamento in proprietà esclusiva: interventi sulle parti
                      comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione in-
                      vernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffresca-
                      mento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza
                      almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
                      n.  811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
                      compresi gli impianti ibridi  o geotermici, anche abbinati all'installazione di
                      impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di
                      microcogenerazione o a collettori solari.

                      Se si realizzano, contestualmente agli interventi appena elencati, anche
                      dei lavori detraibili al 65% e al 50%, si potranno portare anch'essi in de-
                      trazione al 110%. Ovviamente rispettando i massimali. Per questo motivo, i
                      tre interventi vengono detti "trainanti".
                      Ma, attenzione, non è sufficiente realizzare questi interventi per ottenere il
                      Super-bonus: si dovrà migliorare di due classi l'attestato di certificazione
                      energetica.
                      Il governo e l'Agenzia delle entrate ha diffuso centinaia di risposte ai dubbi
                      sollevati dai contribuienti, noi abbiamo cercato di selezionare quelle che ci
                      sono sembrate le più significative.


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