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Superbonus  110%



                       D. N. 14) Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio
                       sulle quali posso effettuare gli interventi di efficientamento energetico?


                      R.) Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'in-
                      terno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispon-
                      gano di uno o più accessi autonomi e sulle singole unità immobiliari all’inter-
                      no dell’edificio in condominio, è possibile accedere al Superbonus al massimo
                      per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per
                      le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all’in-
                      terno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente
                      agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio che danno diritto
                      al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia, il condomino avrà diritto a
                      fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal condominio
                      indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno
                      del condominio.



                       D. N. 15) Edifici plurifamiliari con unico proprietario: accedono al Su-
                       perbonus?

                      R.) Come ha ribadito anche l’Agenzia delle Entrate nelle ultime FAQ, non è
                      possibile  beneficiare  del  Superbonus,  né per  gli  interventi  trainanti  nè  per
                      quelli trainati, in edifici plurifamiliari con un unico proprietario.

                      L'istante, infatti, aveva chiesto se un intero edificio composto da più unità im-
                      mobiliari, autonomamente accatastate, e posseduto da un contribuente, com-
                      proprietario con il coniuge e i propri figli minori, potesse accedervi.

                      Secondo l’Agenzia, non è possibile beneficiare del bonus in quanto l’edificio
                      oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come richiamato dal-
                      la Circolare 24/E, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle
                      parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un
                      edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra
                      più soggetti”.
                      Alla luce di alcune nuove faq, l'agenzia delle entrate ha affermato che "per
                      gli edifici plurifamiliari con unico proprietario, sono ammessi al Superbonus
                      110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posse-
                      duti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche".


                       D. N. 16 ) Superbonus 110 in edificio condominiale con impianto di ri-
                       scaldamento autonomo, è possibile?

                      R.) La fruizione del Superbonus per la sostituzione degli impianti termici è più
                      articolata negli edifici condominiali con impianto di riscaldamento autonomo.
                      La norma, infatti, parlando del superbonus per impianti termici specifica che
                      si applica ad interventi sulle “parti comuni degli edifici per la sostituzione
                      degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
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