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Superbonus 110%
L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati
nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo
anno successivo a quello del relativo utilizzo.
D. N. 18) Piena applicabilità del Superbonus anche alle parti comuni
degli edifici plurifamiliari
R.) La circolare 24/E dell'8 agosto 2020 esclude il bonus 110% per gli inter-
venti realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente
accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in
comproprietà tra più soggetti.
Come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per cento «non si appli-
ca agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico
proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;
da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi l'esclusione di una
grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprie-
tario o in comproprietà, in quanto non costituiscono condominio.
D. N. 19) Pompe di calore: quali caratteristiche devono avere per acce-
dere all'Ecobonus 110?
R.) Con il Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020, la pompa di calore diventa un
elemento fondamentale perché rientra tra uno degli interventi trainanti.
Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati
Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione in-
vernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffresca-
mento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione
almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido
o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari
termici. Il limite di spesa è in funzione del numero di unità immobiliari e varia
da 20.000 € a 15.000 €.
Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari o
in abitazioni “indipendenti” (villette a schiera)
La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente
con un impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda
sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una
pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impian-
to di microcogenerazione o collettori solari termici. In questo caso il limite di
spesa è di 30.000 €.
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