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Normativa






                                                                                                         Prospetto 3


                                Classi di pressione                              Pressione di prova

                     4a specie 0,15 < Pe ≤ 0,5 MPa (1,5 < Pe ≤ 5 bar)           ≥ 0,75 MPa (7,5 bar)
                   5a specie 0,05 < Pe ≤ 0,15 MPa (0,5 < Pe ≤ 1,5 bar)          ≥ 0,27 MPa (2,7 bar)

                   6a specie 0,004 < Pe ≤ 0,05 MPa (0,04 < Pe ≤ 0,5 bar)          ≥ 0,1 MPa (1 bar)

                        7a specie ≤ PDM 0,004 MPa (≤ 0,04 bar)           7a specie ≤ PDM 0,004 MPa (≤ 0,04 bar)

                           La prova può considerata corretta se ad avvenuta stabilizzazione la pressione si è mantenuta costan-
                           te, per almeno 24 h.
                           Per le condotte aeree di breve lunghezza, e per le condotte di 4ª, 5ª, 6ª e 7ª specie (in qualsiasi
                           condizione di posa) e con volumetria ≤ 500 dm3, la durata della prova può essere ridotta fino ad un
                           minimo di 4 h.l
                           di Marco De Lisi

                           Per la lettura del testo completo della norma UNI 9165 se ne consiglia l’acquisto all’indirizzo:
                           http://store.uni.com/catalogo


            Superbonus 110 per cento, per l’accesso all’agevolazione nel caso di un edificio di un unico proprietario
            composto fino a quattro unità immobiliari conta la prevalenza della natura residenziale. Lo spiega l’Agenzia
            delle Entrate nella risposta all’interpello numero 5 del 7 gennaio 2022. Non deve essere calcolata la superficie
            delle pertinenze.
            Superbonus 110 per cento, nel caso di edificio con unico proprietario non si può accedere all’agevolazione non si
            verifica la prevalenza della natura residenziale. Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 5 del 7 gennaio 2022
            dell’Agenzia delle Entrate.

            Nel calcolo della prevalenza non rientra la superficie delle pertinenze.

            I chiarimenti sono stati forniti a seguito del caso di un proprietario di un edifico composto da 4 unità immobiliari
            distintamente accatastate.
            Di queste, 2 sono abitazioni, una è un laboratorio artigianale che rientra nella categoria catastale C/3 e una è un’au-
            torimessa accatastata come C/6.

            L’istante fa presente che la superficie dell’unità immobiliare accatastata come laboratorio, da sola, supera la somma
            delle superfici delle altre tre unità immobiliari e chiede se può beneficiare della maxi agevolazione prevista dal de-
            creto Rilancio e, eventualmente, quali sono i limiti di spesa previsti.

            L’Agenzia delle Entrate risponde che il contribuente non possa accedere al superbonus 110 per cento e nel documen-
            to di prassi motiva l’interpretazione alla luce della normativa vigente e dei precedenti chiarimenti.
            In linea generale l’agevolazione spetta per le parti comuni dei condomini. Sul punto è intervenuta la  con la lettera
            n) del comma 66 dell’articolo 1 che ha modificato il comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
            Il superbonus si applica anche agli interventi effettuati:


            “DALLE PERSONE FISICHE, AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, CON
            RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI SU EDIFICI COMPOSTI DA DUE A QUATTRO UNITÀ IMMOBILIARI DISTIN-
            TAMENTE ACCATASTATE, ANCHE SE POSSEDUTI DA UN UNICO PROPRIETARIO O IN COMPROPRIETÀ DA PIÙ
            PERSONE FISICHE.”

            A partire dal 1° gennaio 2021, quindi, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici
            non in condominio ma composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra
            persone fisiche.

            Scarica la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo
            https://www.progettogas.com/wp-content/uploads/2022/01/risposta-ade-07012021-5.pdf
                                                                  7
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