Page 22 - BONU FISCALI 2025
P. 22
I BONUS FISCALI EDILIZI 2025 PROGETTO GAS – www.progettogas.com
Pagamenti: il bonifico deve essere 'parlante'
Come per il Bonus Ristrutturazioni, anche l'Ecobonus richiede un pagamento tracciato, cd. bonifico
parlante (bancario, postale, anche online).
Nel bonifico devono essere indicati:
• la causale del versamento (L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica);
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il
bonifico.
Attenzione perché se non sono stati indicati nel bonifico tutti i dati richiesti, sarà necessario munirsi di
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa che ha effettuato i lavori.
Il consiglio, in ogni caso, è sempre quello di conservare copia del bonifico (anche in formato pdf)
e delle fatture inerenti i lavori eseguiti.
Modalità di accesso e presentazione delle domande
La procedura di comunicazione è stata semplificata attraverso il portale “Ecobonus/Bonus casa”,
accessibile mediante SPID o CIE. La presentazione può essere effettuata sia dai privati cittadini che
dai professionisti o dalle imprese incaricate dei lavori.
Il portale è strutturato in sezioni specifiche per le diverse tipologie di intervento. Nella sezione
Ecobonus vanno inseriti i dati relativi alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
al Superbonus, al Bonus fotovoltaico e al Sismabonus. Attualmente, è possibile trasmettere le
informazioni relative agli interventi completati nel 2024, in attesa dell’implementazione delle nuove
funzionalità per il 2025.
È importante sottolineare che la comunicazione all’ENEA assume un ruolo differente a seconda del
tipo di bonus: per Superbonus ed Ecobonus rappresenta un requisito sostanziale per l’ottenimento
dell’agevolazione, mentre per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un
risparmio energetico, pur essendo richiesta, la sua omissione non compromette il diritto al
beneficio fiscale, come chiarito dalla Risoluzione 46/E/2019 (vedi pag. 45/46).
21