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I BONUS FISCALI EDILIZI 2025 PROGETTO GAS – www.progettogas.com
Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del
10%.
Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione
degli interventi di
o restauro
o risanamento conservativo
o ristrutturazione
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione
degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni
che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte,
infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia
quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Differenza tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono caratterizzati dal mancato apporto di
modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente, a differenza degli interventi
di ristrutturazione edilizia che comprendono lavori finalizzati al ripristino e/o alla sostituzione di
elementi costitutivi dell’edificio, eliminazione, inserimento e modifica di nuovi elementi ed impianti
(Consiglio di Stato sez. V, 08/02/2022, n.901).
Ne consegue che la ristrutturazione può portare ad un organismo edilizio diverso da quello
precedente, in parte o anche totalmente. Il restauro e il risanamento conservativo, invece,
hanno come obiettivo principale quello di conservare l’organismo edilizio, quindi non portano ad
una modifica sostanziale.
Quindi se gli interventi effettuati comportano una modifica del prospetto e della volumetria
complessiva, non sono classificabili come risanamento conservativo, ma fanno parte della
ristrutturazione e sono sottoposti al regime del permesso di costruire.
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