Page 18 - BONU FISCALI 2025
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I BONUS FISCALI EDILIZI 2025                            PROGETTO GAS – www.progettogas.com



           Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
           Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del

           10%.
           Si tratta, in particolare:
               A.  delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione

                  degli interventi di
                      o  restauro
                      o  risanamento conservativo

                      o  ristrutturazione
               B.  dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione

                  degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
                  individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e
                  regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.


           L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni
           che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte,

           infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
           L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia
           quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.




              Differenza tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
              Gli  interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo  sono  caratterizzati  dal  mancato  apporto  di
              modifiche  sostanziali  all’assetto  edilizio  preesistente,  a    differenza  degli   interventi

              di ristrutturazione edilizia che  comprendono lavori  finalizzati al ripristino e/o alla sostituzione di
              elementi costitutivi dell’edificio, eliminazione, inserimento e modifica di nuovi elementi ed impianti

              (Consiglio di Stato sez. V, 08/02/2022, n.901).

              Ne consegue che la  ristrutturazione può portare ad un organismo  edilizio diverso da quello

              precedente, in parte o  anche totalmente.  Il restauro e il risanamento conservativo,  invece,
              hanno come obiettivo principale quello di conservare l’organismo edilizio, quindi non portano ad
              una modifica sostanziale.

              Quindi  se  gli  interventi  effettuati  comportano  una modifica  del  prospetto  e  della  volumetria
              complessiva, non  sono classificabili come risanamento  conservativo, ma  fanno parte della
              ristrutturazione e sono sottoposti al regime del permesso di costruire.







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