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I BONUS FISCALI EDILIZI 2025                            PROGETTO GAS – www.progettogas.com



           Bonus mobili
           In alternativa, l’installazione del condizionatore può beneficiare del bonus mobili: gli «apparecchi per

           il condizionamento» sono inseriti nella lista dei «grandi elettrodomestici».
           Le spese agevolate dal bonus mobili vanno abbinate alla detrazione del 50% per il recupero edilizio,
           in relazione a lavori che siano almeno di manutenzione straordinaria e siano iniziati prima dei primi

           pagamenti per il condizionatore (quindi serve che ci sia un intervento di ristrutturazione, per quanto
           ridotto).


           E la pratica ENEA?
           Una volta capito quando è possibile portare in detrazione il nostro condizionatore con pompa di

           calore vediamo cosa dice la legge in merito alla redazione della pratica ENEA.

           L’invio  della  comunicazione ENEA deve  essere  effettuato  tramite  l’apposito portale entro

           la scadenza di 90 giorni  dalla conclusione dei lavori,  sia per il bonus ristrutturazione che  per
           l’ecobonus. Il mancato rispetto dell’obbligo di invio è causa di decadenze dal diritto alle agevolazioni
           fiscali per il risparmio energetico.

           Sul portale dell’ENEA (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html) si
           può consultare  la  tabella  relativa  gli  interventi  di  risparmio  energetico  e utilizzo  di  fonti di  energia
           rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex

           art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA, tra cui le pompe di calore per
           climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;


           L’Agenzia delle Entrate con la ( Risoluzione 18.04.2019 n. 46/E). che tratta la detrazione del 50%
           sugli interventi edilizi ha però fornito alcuni chiarimenti sulle conseguenze dalla mancata trasmissione

           delle informazioni.
           In particolare, il documento evidenzia che:

           "in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo
           economico,  con  nota  prot.  n.  3797/2019,  ha  espresso  l’avviso  che  la  trasmissione  all’ENEA  delle
           informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato

           comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente,
            non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che
           non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.”


           Quindi leggendo la risoluzione pare che in caso di interventi edilizi  che comportano  risparmio
           energetico,  se  non  abbiamo  effettuato  la  comunicazione  ENEA,  non  incapperemo  in  nessuna

           infrazione né tantomeno rischieremo di perdere il beneficio fiscale.


           Regole diverse invece riguardano invece l’ecobonus.

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