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I BONUS FISCALI EDILIZI 2025 PROGETTO GAS – www.progettogas.com
Bonus mobili
In alternativa, l’installazione del condizionatore può beneficiare del bonus mobili: gli «apparecchi per
il condizionamento» sono inseriti nella lista dei «grandi elettrodomestici».
Le spese agevolate dal bonus mobili vanno abbinate alla detrazione del 50% per il recupero edilizio,
in relazione a lavori che siano almeno di manutenzione straordinaria e siano iniziati prima dei primi
pagamenti per il condizionatore (quindi serve che ci sia un intervento di ristrutturazione, per quanto
ridotto).
E la pratica ENEA?
Una volta capito quando è possibile portare in detrazione il nostro condizionatore con pompa di
calore vediamo cosa dice la legge in merito alla redazione della pratica ENEA.
L’invio della comunicazione ENEA deve essere effettuato tramite l’apposito portale entro
la scadenza di 90 giorni dalla conclusione dei lavori, sia per il bonus ristrutturazione che per
l’ecobonus. Il mancato rispetto dell’obbligo di invio è causa di decadenze dal diritto alle agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico.
Sul portale dell’ENEA (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html) si
può consultare la tabella relativa gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia
rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex
art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA, tra cui le pompe di calore per
climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
L’Agenzia delle Entrate con la ( Risoluzione 18.04.2019 n. 46/E). che tratta la detrazione del 50%
sugli interventi edilizi ha però fornito alcuni chiarimenti sulle conseguenze dalla mancata trasmissione
delle informazioni.
In particolare, il documento evidenzia che:
"in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo
economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle
informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato
comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente,
non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che
non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.”
Quindi leggendo la risoluzione pare che in caso di interventi edilizi che comportano risparmio
energetico, se non abbiamo effettuato la comunicazione ENEA, non incapperemo in nessuna
infrazione né tantomeno rischieremo di perdere il beneficio fiscale.
Regole diverse invece riguardano invece l’ecobonus.
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