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Dichiarazione di conformità DM 27/2008 D Francesco, installatore - Frosinone
cONfORMITà DA PARTE DELLA DITTA SUBAPPALTATRIcE
In caso di subappalto la dichiarazione di conformità chi la deve rila-
sciare, la ditta appaltatrice o la ditta che preso il lavoro in subappalto?
Chiunque realizzi un impianto è assolutamente obbligato per legge a
rilasciare una dichiarazione di conformità.
Di conseguenza, chi realizza una casa chiavi in mano ti dovrà anche dare
R tutte le dichiarazioni.
Per chiarezza andiamo ad esplicitare la differenza tra “appalto” e “subap-
palto”:
• l’appalto si concretizza quando un committente di un lavoro o una fornitura
esegue una gara pubblica a cui possono partecipare idonei soggetti qualificati
• il subappalto si concretizza la società che ha vinto l’appalto concede in tutto o
in parte l’esecuzione dell’appalto ad altro/altri soggetti.
Il subappaltatore viene pagato dall’appaltatore il quale, a sua volta, viene paga-
to dalla stazione appaltante.
Quindi il subappaltatore è un’altra impresa a cui l’appaltatore principale de-
cide di affidare una parte dei lavori che lui ha vinto, così si può trovare in un
cantiere un appaltatore e vari subappaltatori, ognuno per la quota dei lavori che
il primo gli affidato (l’appaltatore di solito è l’impresa edile, i subappaltatori le
imprese che faranno gli impianti elettrico, idraulico, riscaldamento, il falegname
per i serramenti, ecc ecc).
Di conseguenza le certificazioni saranno fatte da questi subappaltatori e
date alla ditta appaltatrice che a sua volta le girerà al cliente.
Pochi sono così strutturati da potersi permettere di avere vari impiantisti inter-
ni. In genere i subappaltatori si presentano a nome della ditta generale, ma se
per esempio guardiamo il nome che alle volte è scritto sui loro mezzi di traspor-
to ci accorgiamo che sono di altre società.
La qualità e le garanzie non diminuiscono e di solito si ha sempre un unico
interlocutore a cui rivolgersi. l
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