Page 109 - QUESITI TERMICI 2023
P. 109
Condizionamento FGas Condizionamento FGas
TERZO RESPONSABILE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
D.: E' possibile nominare un terzo responsabile per un impianto di con-
dizionamento di una certa dimensione?
R.: A differenza di dell’impianto termico (dove è possibile nominare un terzo respon-
sabile per apparecchi sup. 35 kw), per gli impianti di refrigerazione il responsabile è
l’operatore dell’impianto.
Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature
disciplinate dal D.P.R. 146/2018.
A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono
tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i
componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modi-
fica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli
o riparazioni.
4) utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato oppure
5) rivolgersi a persone o imprese certificate.
Detto questo per la normativa sugli f-gas, l'operatore può delegare a terzi l'effet-
tivo controllo sul funzionamento tecnico dell’impianto, con un contratto scritto.
In questo caso diventa "operatore" il soggetto delegato obbligato a comunicare al
registro Fgsa:.
• i dati identificativi (operatore, persona di riferimento, sede di installazione);
• il numero e la tipologia di apparecchiature presenti;
• le informazioni di dettaglio (tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta
nell'anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell'anno di riferimento, moti-
vo dell'intervento).
Non ricade in questa casistica chi è stato incaricato soltanto della manutenzio-
ne e/o dell'assistenza. l
X I QuesItI termIcI