Page 6 - QUESITI TERMICI 2023
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Impianti inf. 35 kW Impianti inf. 35 kW
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b) sostituzione di generatore che scaricava in canna collettiva ramificata che ri- -
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sulta installato in data antecedente al 31 agosto 2013
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(i casi a e b si riferiscono principalmente ai generatori non a condensazione. In real- -
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tà questo tipo di generatori è sempre più difficile da trovare. Dal 26 settembre 2015,
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infatti, è vietato mettere sul mercato generatori non a condensazione, e dunque se
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oggi acquistate un generatore convenzionale sappiate che è stato prodotto sicuramen-
te pr ima di quella data.
te prima di quella data.
Se si sceglie comunque di installare una caldaia non a condensazione fabbricata
Se si sceglie comunque di installar e una caldaia non a condensazione f abbr icata
pr ima del 2015, per lo scar ico a par ete della caldaia a gas bisognerà dimostrar e:
prima del 2015, per lo scarico a parete della caldaia a gas bisognerà dimostrare:
• che la nuova caldaia ne sostituisce uno rendimento minore installato prima del
31 agosto 2013. Della presenza del vecchio generatore deve essere data prova certa,
presentando tutte le documentazioni di legge, non basta una semplice prova di ac-
quisto.
• il generatore che si va ad installare, anche se non a condensazione, deve essere co-
munque a camera stagna e avere un rendimento minimo fissato, che per esempio è di
92,95% per caldaie di 30kW ma che varia in base alla potenza.)
N .B.: in r elazione ai casi “a” e “b”, è possibile installar e caldaie convenzionali
N.B.: in relazione ai casi “a” e “b”, è possibile installare caldaie convenzionali
a gas a camera stagna (costr
a gas a camera stagna (costruite prima del sett. 2015) aventi rendimento rispon- -
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ima del sett. 2015) aventi r
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dente ai limiti di leg ge (non necessar iamente ecolog ic h e, non necessar iamente a
dente ai limiti di legge (non necessariamente ecologiche, non necessariamente a
condensazione);
condensazione);
c) l’obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela
degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o co-
munale; (il caso c si applica in qualsiasi circostanza, se esiste un vincolo di caratte-
re ambientale, paesaggistico, storico etc. sull’immobile. Ovviamente, anche in questo
caso questo c’è bisogno di certificare questo dato, ad esempio con una relazione fir-
mata da un tecnico o rilasciata dall’ente che pone il vincolo (comune, regione).
d) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco
sopra il colmo del tetto; (nel caso d si può derogare allo scarico a parete se un tec-
nico abilitato, ingegnere, architetto etc..., certifica l’impossibilità tecnica dello scarico
a tetto. Questo è un punto alquanto delicato, perchè alcuni tendono a considerare
impossibile lo scarico a parete anche quando esso è semplicemente troppo costoso, o se
lo scarico a parete presuppone l’attraversamento di proprietà altrui. Tutti questi mo-
tivi non si configurano invece come impossibilità tecnica, mentre la normativa non
menziona l’impossibilità economica o di altro tipo. Se esiste anche un solo percorso
per arrivare a tetto, anche se questo passaggio presuppone una spesa elevata, quel
passaggio resta comunque tecnicamente fattibile e dunque nessun professionista può
certificare l’impossibilità. Questo passaggio è importante perché il rischio non ricade
solo sul tecnico, ma anche sul committente che ad esempio in caso di rivalsa da parte
dei vicini dovrà chiudere l’impianto con evidenti conseguenze.Se esiste anche un solo
percorso per arrivare a tetto, anche se questo passaggio presuppone una spesa elevata,
quel passaggio resta comunque tecnicamente fattibile e dunque nessun professionista
5 ImpIantI Inf. 35 kw