Page 27 - Gennaio_2023
P. 27

Quesiti Termici







                          L’appendice A della norma fornisce alcune indicazioni per il calcolo delle perdite di carico. E’ comun-
                          que possibile utilizzare procedure diverse purchè venga  garantito un risultato equivalente in termini
                          di funzionalita e sicurezza. Q




                          NUOVO APE CON SOSTITUZIONE CALDAIA


                           D ?   In un appartamento è stata sostituita la vecchia caldaia con una nuova a condensazio-
                                 ne. A breve l’appartamento verrà venduto e l’Ape (attestato di prestazione energetica)
                                 attuale scade tra due an ni.  Avendo da poco effettuato la sostitu zione della caldaia mi
                                 chiedo se per caso è cambiato qualche cosa nella prestazione energetica e se per effet-
                          tuare la vendita rimane valido qello in essere o se è necessario un nuovo Ape.
                          Andrea, professionista, Ancona



                                 Putroppo è necessario un un nuovo Ape.
                            R.
                                 Dall’8 ottobre 2005, sulla vendita delle abitazioni sussiste l’obbligo di presentazione dell’at-
                                 testato di prestazione energetica, la cui scadenza è dalla legge fissata in dieci anni dal la data
                                 del rilascio.

                          In base aell’articolo 6 del Dlgs 192/2005, però, se si interviene sull’immo bile con lavori che possono
                          modificare la prestazione energetica dell’edi ficio o dell’impianto - e, conseguentemente, la classe,
                          come per esempio la sostituzione degli infissi oppure della caldaia - impone l’aggiornamento dell’at-
                          testato di prestazione energetica. Q



                          FORI BOCCHETTE AERAZIONE SU PARETE, ALCUNI CONDOMINI SI OP-
                          PONGONO


                           D ?   Per la posa di una caldaia a condensazione in un locale cieco è necessario praticare un
                                 foro sulla parete verso l’esterno. Visto che sono appena state rifatte le facciate alcuni
                                 condomini si oppongono e non vogliono che venga forata (per loro bucata) la parete,
                                 affermando che deve essere l’assemblea a deliberare e dare il benestare se praticare il
                          foro o meno. E’ possibile questo?
                          Angelo,installatore, Trieste


                                 L’articolo 1102 del Codice civile stabilisce che il singolo condomino ha diritto all’uso della
                            R.
                                 cosa comune, con la limitazione di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri
                                 condomini il pari uso. Inoltre è stato affermato che la nozione di pari uso «non va intesa nel
                                 senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun
                          partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a con-
                          dizione che questa sia compatibile con I diritti degli altri» (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808).
                          L’articolo 1122 del Codice civile, ha però modificato la riforma del condominio, legge 220/2012 sta-
                          bilendo  che l’esecuzione di opere nella proprietà esclusiva o in quella comune, da parte di un con-
                          domino, obbligano lo stesso a comunicarlo all’amministratore, anche se la norma non prevede,
                          in caso di omissione, un’espressa sanzione.

                          Solo se esiste un regolamento condominiale che vieti lo svolgimento di interventi modificativi
                          o innovativi sullo stabile condominiale sarànecessaria  una preventiva autorizzazione dell’as-
                          semblea, (Tribunale Salerno, sezione I, 20 luglio 2022, n. 2664).

                          Quindi, è legittimo che il singolo condomino apra bocchette di aerazione sulla parete condominiale,
                          nel rispetto dei limiti indicati e previa comunicazione all’amministratore, salvo, come detto sopra,
                          che non ci sia un regolamento condominiale che richieda necessariamente l’autorizzazione dell’as-
                          semblea. Q

                                                    27                Gennaio/Febbraio  2023
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32