Page 34 - FERMA iSos Foundation – Legal review 2017
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DUTY OF OF CARE OBLIGATIONS OF OF EUROPEAN EMPLOYERS FROM ITALY
“DUTY OF CARE” LA LA RESPONSABILITÀ DI DI TUTELA DEI DEI DIPENDENTI: SALUTE E E E E E E E E E E E SICUREZZA DEI DEI COLLABORATORI CHE OPERANO ALL’ESTERO
INTRODUZIONE ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL DUTY OF CARE In un un mondo globalizzato e e e e e e e e e e e e e caratterizzato da una sempre sempre maggiore facilità di di di di spostamento anche anche le le imprese italiane ricorrono sempre sempre più spesso all’invio di di di di di personale all’estero Episodi di di di di di cronaca anche anche recenti mostrano come ogni datore di di di di di lavoro debba prestare particolare attenzione al al tema della sicurezza dei dipendenti inviati in in in in missione all’estero specie nel caso in in in in cui la la la la prestazione lavorativa debba svolgersi in in in in in paesi che non presentano adeguati standard di di sicurezza Il presente contributo intende dare un inquadramento generale di di tale tema riconducibile al al al al al cosiddetto “duty of care” (sulla base delle leggi italiane in in vigore al al al al al momento in in cui è stato scritto) I I I QUADRO LEGISLATIVO
La norma generale e e e e e e e e e e e e e e e e e di di sistema: il
datore di di lavoro “è tenuto ad ad adottare nell’esercizio dell’impresa le le misure che secondo la la la la la la particolarità del del lavoro l’esperienza e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e la la la la la la tecnica sono necessarie a a a a a a a a a a a a a a a a tutelare l’integrità sica e e e e e e e e e e e e e e e e e la la la la la la la personalità morale dei prestatori di lavoro” 1 A questa norma i i i i i i i i i i i i i i i giudici italiani fanno da sempre riferimento per accertare l’esatto e e e e e e e e e e e e e e e e e e e diligente adempimento degli obblighi di di di di sicurezza da da da parte del datore datore di di di di lavoro lavoro In concreto il
datore datore di di di di di lavoro lavoro deve preoccuparsi non solo di di di di di applicare tutte le le le le cautele previste da da speci che che che norme di di di di di legge ma anche di di di di adottare quelle misure di di di di sicurezza che che che sono suggerite dall’esperienza e e e e e e e e e dalla tecnica Il datore di lavoro che non abbia messo in pratica quelle eventuali ed ulteriori misure suggerite suggerite dall’esperienza e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e dalla tecnica (per esempio suggerite suggerite dagli organismi anche internazionali preposti ad elaborare linee guida e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e best practices) volte a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tutelare al al al meglio la la la la la la salute e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e la la la la la la sicurezza dei lavoratori è considerato responsabile di di eventuali infortuni sul lavoro se l’adozione di di quelle misure avrebbe potuto evitarli o o o o o o prevenirli In quest’ottica la la norma generale ha una funzione di di “adeguamento permanente dell’ordinamento alla sottostante realtà socio- economica” cioè “vale a a a a a a a a a a a a a a a supplire alle lacune di di di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio” 2 LA NORMATIVA SPECIFICA: IL IL COSIDDETTO TESTO UNICO SICUREZZA E E E E E E E E E IL IL DECRETO LEGISLATIVO
N N 231 DEL 2001 La normativa speci ca è per lo più contenuta nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza ed è volta alla prevenzione dell’infortunio attraverso
l’individuazione la la gestione e e e e e e e la la riduzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività
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DUTY OF CARE OWED BY EUROPEAN ORGANISATIONS TO THEIR MOBILE WORKERS • 

























































































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