Page 36 - FERMA iSos Foundation – Legal review 2017
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DUTY OF OF CARE OBLIGATIONS OF OF EUROPEAN EMPLOYERS FROM idi propri dipendenti in paesi privi di di di una legislazione speci ca sul tema o o o segnati da particolari fattori ambientali (guerre civili terrorismo ecc ) Il datore di di di lavoro deve insomma adottare misure di di di individuazione e e e e e e e e di prevenzione dei possibili rischi dell’area in cui il il lavoratore è inviato adeguate al al caso concreto (valutando ad ad esempio se se vi vi sono malattie particolari per cui il lavoratore ha bisogno di una vaccinazione oppure se in in un particolare luogo c’è il rischio di sequestri o o o o o o attacchi terroristici e e e e e così via) Attività non non agevoli non non essendo il datore di lavoro personalmente sul campo IL CASO SO SO RI GE Un lavoratore viene inviato in in Etiopia per svolgere rilievi geotecnici per conto del suo datore di lavoro italiano Una volta constatato che il cantiere presso cui era chiamato a a a a a a svolgere le sue attività era presidiato giorno e e e e e e e e notte da da truppe governative in assetto da da guerra che militari armati di mitra accompagnavano maestranze e e e e e macchine operatrici durante il lavoro esterno che ogni movimento era controllato dai militari il il lavoratore scopre solo allora la la la pericolosità della zona in in cui era stato inviato a a a a a a a a lavorare e e e e e e e decide di interrompere la sua attività no no a a a a a a quando non avesse ricevuto adeguate garanzie di sicurezza da parte del capocantiere italiano Successivamente durante il trasferimento dalla cittadina presso cui alloggiava al al al cantiere viene sequestrato assieme ad un altro dipendente e e e e e e e e e e tenuto in ostaggio per 9 mesi Successivamente alla liberazione e e e e e e e al al al suo rientro in Italia rimane ricoverato presso un ospedale dove gli vengono diagnosticate la la malaria e e e e e e e altre patologie Propone quindi causa contro il il datore di di lavoro per il il risarcimento dei danni subiti La stessa azione è proposta dal collega rapito e e e e e sequestrato insieme a a a a a a a lui La Suprema Corte condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno per aver violato l’obbligo di di di sicurezza di di di cui all’art 2087 cod civ Secondo i i i i i i i i i giudici: “la condizione della società ( ) datrice di di lavoro dei due lavoratori le imponeva l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure ritenute necessarie o o o o anche solo idonee
- tenuto conto della concreta situazione di svolgimento del del lavoro dell’esperienza e e e e e e e e e e e della tecnica - ad evitare ai propri dipendenti danni alla salute e e e all’integrità psico sica ” 7 Inoltre il datore di lavoro deve adottare anche quelle misure atte a a a a a a a “preservare i i i i i i i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente od in in costanza di lavoro in in relazione ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente come le le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi giusti candosi l’interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del del rilievo costituzionale del del diritto alla salute sia dei principi di di correttezza e e e e e e e e e di di buona fede cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro ” 8 Secondo la Suprema Corte il principio generale contenuto nell’art 2087 cod civ è applicabile: “sia all’ambiente di lavoro in genere - ed in relazione al al quale le le le le misure e e e e e e e e e e e e e le le le le cautele da adottarsi dall’imprenditore devono riguardare sia i i i i i i i i i i i rischi insiti nell’ambiente sia i i i i i i i i i i i i rischi derivanti dall’azione di di fattori estranei all’ambiente di di lavoro ed inerenti alla località in in cui tale ambiente è posto - sia all’ipotesi in cui la la pericolosità di di tale ambiente di di lavoro è anche e e e e e e e soprattutto collegata all’azione di terzi ” 9 IL RECENTE “CASO BONATTI”
Nel luglio del 2015 in Libia vengono sequestrati quattro lavoratori italiani dell’impresa Bonatti durante il loro trasferimento verso il luogo di di lavoro A seguito del sequestro due di di loro perdono la vita La Magistratura italiana dopo questi avvenimenti ha deciso di aprire un’indagine penale a a a a a a a a a carico del manager italiano responsabile della logistica in Libia Il reato che viene contestato secondo quanto emerge dai principali quotidiani è l’omicidio colposo e e e e e e l’accusa parrebbe vertere sul fatto che che il manager non abbia adottato tutte le le norme che che tutelano le le condizioni di di di di sicurezza e e e e di di di di salute sul luogo di di di di lavoro 10 Le indagini del pubblico ministero sembrerebbero quindi prendere le mosse dai contenuti e e e e e e dalle tutele garantite dall’art 2087 cod civ III CONSEGUENZE
La negligente attuazione dei principi in in materia di sicurezza sui luoghi di di lavoro non è dunque priva di di conseguenze per il datore di lavoro italiano sia sotto il il il profilo penale che civile In estrema sintesi per quanto riguarda l’aspetto civilistico le conseguenze sono rappresentate dalla condanna del del datore di lavoro al al risarcimento del del danno Per quanto riguarda l’aspetto penalistico non solo vi potrebbe essere la condanna del del responsabile dell’attuazione degli obblighi di tutela ma si potrebbe anche veri care l’irrogazione di una sanzione (anche a a a a a a a a a carattere interdittivo) in in capo alla società datrice di di lavoro BONELLIEREDE 2017
Marco Maniscalco – Partner marco maniscalco@belex com www belex com 1 Art 2087 cod civ 2 2 2 Cass Civ Sez Lav 30 giugno 2016 n n n 13465 3 3 3 Guariniello R “Il T T U Sicurezza sul lavoro commentato con con la la la giurisprudenza” p p p p 12 4 4 Così secondo la la la prevalente dottrina e e e e e e e e e e e e e e e e in in in in giurisprudenza giurisprudenza recentemente Tribunale Torino
20 20 luglio 2010 n n n n 4932 5 5 Cass pen Sez IV 17
giugno 2011 n n n n 34854 6 Art 2 2 2 2 2 2 2 2 l l l l 398/1987 come modi cata dal D lgs 151/2015 7 7 Cass Cass civ civ Sez Sez lav lav 22 22 marzo marzo 2002 2002 n n 4129 4129 8 Cass Cass Cass civ civ civ Sez Sez Sez lav lav lav 22 22 22 marzo marzo marzo 2002 2002 2002 n n n 4129 4129 4129 9 9 9 9 Cass Cass civ civ Sez Sez lav lav 22 22 marzo marzo 2002 2002 n n n n 4129 4129 10 10 10 La Stampa Torino
19/10/2016: 19/10/2016: “Tecnici italiani uccisi uccisi in in in in Libia Libia perquisizione nell’azienda
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Parma: indagato indagato un manager” Il Corriere della della Sera 19/10/2016: 19/10/2016: “Italiani uccisi uccisi in in in in in Libia Libia indagato indagato dirigente della loro azienda” 36
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