Page 37 - WIG bilancio separato e consolidato 2015
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e che -
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i principali campi di applicazione di tale provvedimento legislativo interessano:
La prima parte dal titolo “disposizioni comuni”: individua l’ambito di applicazione del provvedimento, le finalità ed i criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi.
La seconda parte dal titolo “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (via) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” ordina la disciplina di tutte le autorizzazioni ambientali, ad eccezione di quelle previste per le grandi opere.
La terza parte dal titolo “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” adegua la nostra normativa a quella comunitaria, supera la procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia, istituisce il principio di precauzione, quello dell’azione preventiva e del “chi inquina paga”.
La quarta parte dal titolo “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” unisce disposizioni concernenti settori omogenei e raccoglie la pluralità di disposizioni emanate successivamente al d.lgs.22/97 (decreto ronchi).
La quinta parte dal titolo “norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” raccoglie e coordina tutte le norme specifiche dando alle amministrazioni un quadro di attribuzioni e di adempimenti più precisi.
La sesta parte dal titolo “norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente” è dedicata alla responsabilità ambientale in materia di precauzione, prevenzione e risarcimento in forma specifica (ripristino) o per equivalente patrimoniale.
Gruppo Waste Italia S.p.A. - Relazione sulla Gestione 2015
gestione dei rifiuti in senso lato. A questo proposito si riporta di seguito una breve descrizione della principale normativa vigente cui il Gruppo, soprattutto nella sua configurazione post fusione (visto che il Gruppo Waste Italia opera lungo tutta la filiera dalla raccolta allo smaltimento in discarica, deve attenersi nello svolgimento della propria attività in campo ambientale) e acquisizione del Gruppo Geotea.
D.lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambiente
Il D.lgs. 152/2006 è il provvedimento nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali. Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice dell’ambiente ha subito numerose modifiche ed integrazioni ad opera di successivi provvedimenti che ne hanno ridisegnato il contenuto, così come numerosi sono stati i provvedimenti emanati in attuazione delle singole parti dello stesso decreto legislativo. Il Codice ambientale, pur costituendo la trasposizione nazionale di numerose direttive Ue, non esaurisce tuttavia il novero delle norme di matrice comunitaria relative alle materia più sopra menzionate. Accanto alla disciplina recata dal D.lgs. 152/2006 bisogna infatti considerare le regole Ue “self executing” (come i regolamenti su import/export dei rifiuti ed “end of waste” dei rottami metallici), ossia regole direttamente applicabili nell'ordinamento statale senza necessità di essere veicolate da provvedimenti interni.
Per quanto concerne il D.lgs. 152/2006 si segnala che esso è costituito da 318 articoli, si divide in sei sezioni
D.lgs. 36/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
Il Decreto Legislativo n. 36 del 2003 disciplina la realizzazione e la gestione delle discariche e nella pratica si configura come il testo normativo di riferimento per quanto concerne l’intero iter di vita di una discarica, dalla sua autorizzazione fino alla gestione del periodo di post chiusura. Esso in particolare contiene:
- una serie di definizioni, solo in parte inedite e quindi valide limitatamente all’ambito normativo in cui sono previste (art. 2), tra le quali meritano di essere evidenziate in particolare:
o la definizione di «trattamento», finalizzata a rendere non eccessivamente rigoroso il principio in base al quale in discarica possono essere smaltiti solo rifiuti trattati;
o la definizione di «rifiuti inerti» come poi specificata e dettagliata nell’art. 2 del d.m. 3 agosto 2005,
- la definizione del proprio ambito di applicazione (art. 3);
- la nuova classificazione delle discariche (art. 4) con relative nuove norme tecniche (all. 1);
- gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili (art. 5);
- l’elenco, parzialmente inedito, dei rifiuti comunque non ammissibili in discarica (art. 6);
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