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Tecnica Tecnica Tecnica
L’edilizia secondo la stima che fa
Variazioni % su anno precedente calcolate su valori costanti 2015 il Cresme delle componenti del
Pil, partecipa a questi 6,7 punti
2019 2020 2021 2022
con un 1,6 punti, come gli inve-
INVESTIMENTI IN NUOVI COSTRUZIONI 5,2 -4,4 12,4 7,7 stimenti privati in macchinari e
mezzi di trasporto, anche loro con
- Residenziali 3,8 -9,0 14,8 3,7 1,6 punti.
- Non residenziali private 5,1 -13,6 7,7 3,0
Per quanto concerne il contributo
- Non residenziali pubbliche 2,4 4,3 7,1 14,1 alla crescita delle altre componen-
ti di reddito, il Cresme stima 3,2
- Genio civile 7,9 7,8 15,4 13,7
punti dai consumi privati e 3,9
INVESTIMENTI IN RINNOVI 3,9 -5,7 20,2 6,0 punti dall’export compensato da
un -3,9 delle importazioni. La mo-
- Residenziali 1,8 -6,8 25,2 6,0
dificazione delle scorte invece allo
- Non residenziali private 1,6 -12,4 15,2 3,0 - 0,1% . l
- Non residenziali pubbliche 7,3 10,9 14,3 11,4
- Genio civile 16,4 2,7 11,9 8,1
TOTALE INVESTIMENTI 4,3 -5,3 17,6 6,6
MANUTENZIONE ORDINARIA 1,0 -3,3 5,5 1,4
VALORE DELLA PRODUZIONE 3,6 -4,9 15,0 5,5
Massimale di 96,000 euro. Detrazione 50% per unità abitativa e pertinenze
Il massimale per il Bonus Casa di 96.000 euro è riferito ad ogni unità immobiliare compresa la sua perti-
nenza?
Per la parte comune è possibile moltiplicare il valore di 96.000 euro per ogni unità immobiliare dato che è
un vano scala comune?
Il limite massimo di spesa di 96.000 euro si riferisce per ciascuna unità immobiliare.
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle
loro pertinenze.
Questo limite riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate se-
paratamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma
rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
• 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
• il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i
vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
• i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli sten-
ditoi o per altri simili servizi in comune
• le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
21 Novembre/Dicembre 2021