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Normativa Normativa
Normativa
Il CIG risponde:
caldaie trasformate da
“condensazione” a “standard”
Il CIG Comitato Italiano Gas, nel Marzo del deve essere riportata nel libretto di istruzioni.
2021 ha risposto ad una faq che riteniamo Chiunque intenda modificare o trasformare
essere molto interessante per tutti gli opera- una caldaia a gas installata (o da installare),
tori del settore. deve sottoporre, prima della messa in servizio
Molti di voi hanno spesso già chiamato anche dell’apparecchio, la modifica ad un Organismo
la nostra redazione per porre questa tipologia Notificato al fine del rilascio della marcatura
di domanda e anche noi di Progetto Gas siamo CE. Dopodiché la modifica dovrà essere ripor-
del tutto in linea con ciò che riporta il CIG nella tata sia nel fascicolo tecnico di prodotto che
risposta. nella documentazione tecnica di accompagna-
mento della caldaia.
VEDIAMO DI COSA SI TRATTA.
Nell’ultimo periodo sono state immesse sul mer- 2. La doppia configurazione (come definita nella
cato caldaie a condensazione equipaggiate con FAQ n.7 delle Linee Guida della Commissione
recuperatore di calore. In pratica, si tratta di cal- Europea all’applicazione del Reg. n. 813/2013
daie a condensazione che vengono trasforma- e disponibile al link https://ec.europa.eu/ener-
te da “condensazione” a “standard con camera gy/sites/ener/files/documents/guidelinesspa-
stagna e tiraggio forzato”, contestualmente alla cewaterheaters_final.pdf) è ammessa, solo se
installazione (o poco dopo), mediante la discon- esplicitamente prevista dal fabbricante, il qua-
nessione del recuperatore di calore, in modo da le potrà dichiararla solo se entrambe le con-
poterle installare in Canne collettive evitando figurazioni soddisfano i requisiti previsti dal
però il collegamento dello scarico condensa. Reg. n. 813/2013 (ad esempio, per una caldaia
a gas di potenza termica nominale non mag-
IL CIG HA VALUTATO LA QUESTIONE È HA giore di 70 kW, entrambe le configurazioni de-
ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE. vono avere un rendimento stagionale ηs non
In primo luogo il Comitato Italiano Gas fa notare minore di 86%, che deve essere riportato, per
che qualsiasi modifica non prevista dal fabbri- entrambe le configurazioni, nella documenta-
cante fa decadere la validità della marcatura CE. zione tecnica di prodotto, come previsto nella
Quindi chiunque (installatore, manutentore, ri- tab.1, allegato II del Regolamento 813/2013).
venditore, utente finale) che apporta di sua ini-
ziativa, una modifica al prodotto non prevista 3. Non è consentita alcuna deroga “temporanea”
dal fabbricante (anche se già installato), diven- della trasformazione (o modifica) ai requisiti
ta automaticamente il nuovo fabbricante e sarà previsti dalle direttive di prodotto applicabili.
quindi sottoposto a tutti gli obblighi previsti dal-
la legge per tale figura. 4. Qualunque altra modifica, diversa da quanto
Inoltre il CIG chiarisce che le norme tecniche esplicitato al punto 1, non è ammessa.
di sicurezza UNI-CIG garantiscono, in ogni si-
tuazione, una installazione sicura ed efficiente, 5. Dopo aver installato il prodotto modificato
tanto che in nessun punto esse prevedono mo- come da istruzioni del fabbricante, è necessa-
difiche all’apparecchio per adeguarlo all’impian- rio eseguire le prove di funzionalità e sicurez-
to esistente (se non esplicitamente ammesse dal za, così come previsto dalla norma UNI 10389-
fabbricante); di conseguenza è l’impianto a do- 1. I risultati delle suddette prove devono essere
ver essere adeguato all’apparecchio, e non vice- riportati sul libretto dell’impianto termico.
versa.
6. Ciascun operatore che venga a conoscenza
PER QUANTO SOPRA IL COMITATO ITALIA- delle situazioni succitate, coerentemente con
NO GAS RITIENE CHE: il proprio ruolo, è tenuto a mettere in atto le
1. La trasformazione (o modifica) di una caldaia azioni previste dalla vigente legislazione. l
a gas deve essere prevista dal fabbricante e
39 Marzo/Aprile 2022