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Sentenze                                   Giurisprudenza
                                  Sentenze





                            buon costume), con oggetto che non rientra nel-  tare le opportune contestazioni e tutele.
                            la competenza dell’Assemblea, che incidono sui
                            diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni   La Suprema Corte ha dichiarato che l’appoggio
                            o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei con-  di una canna fumaria sul muro comune peri-
                            domini o comunque invalide in relazione all’og-  metrale di un edificio condominiale individua
                            getto”; sono, invece, annullabili “le delibere con   una modifica della cosa comune conforme alla
                            vizi relativi alla regolare costituzione dell’Assem-  destinazione della stessa, che ciascun condo-
                            blea, quelle adottate con maggioranza inferiore   mino può apportare a sue cure e spese, sem-
                            a quella prescritta dalla legge o dal regolamento   pre che non impedisca l’altrui paritario uso,
                            condominiale, quelle affette da vizi formali in   non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla si-
                            violazione di prescrizioni legali, convenzionali,   curezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro
                            regolamentari attinenti al procedimento di con-  architettonico.l
                            vocazione o informazione in Assemblea, quelle
                            genericamente affette da irregolarità nel proce-
                            dimento di convocazione, quelle che richiedono
                            maggioranze qualificate in relazione all’oggetto”.

                            DOMANDA RIGETTATA
                            Per valutare la tollerabilità di immissioni costitu-
                            ite da vapori di cottura provenienti dalla prepa-
                            razione di cibi, seppur prodotti in quantità più
                            elevata rispetto a quelli provenienti dalle cucine
                            di normali abitazioni, e per valutare il rumore
                            e, quindi, una eventuale lesione - non si può ri-
                            correre ad alcun dato di esperienza che abbia
                            valore tecnico scientifico a priori né ad alcuna
                            soluzione generale di origine giurisprudenziale
                            ma si deve ricorrere ai dati che, caso per caso,
                            vengono all’evidenza.

                            Nella specie, la canna fumaria istallata non
                            può ritenersi lesiva di tali diritti.

                            La richiedente si appellava ad una trascorsa sen-
                            tenza del Tribunale del 2005 riferita alla rimozio-
                            ne di una canna fumaria che anch’essa risultava
                            lesiva di diritti di alcuni condomini (veduta, di-
                            stanze, immissioni di fumi e calori intollerabili),
                            ma l’oggetto del giudizio in questione è l’impu-
                            gnazione della delibera con la quale l’assemblea
                            del condominio ha autorizzato l’istallazione di
                            una nuova e diversa canna fumaria per cui non
                            sussiste coincidenza né di causa petendi (le ra-
                            gioni di fatto) né di petitum (l’una diretta alla
                            demolizione della canna fumaria istallata, l’altra
                            alla declaratoria di invalidità del deliberato)

                            L’USO DEL BENE COMUNE
                            Capita spesso che un condomino abbia necessi-
                            tà di installare una canna fumaria utilizzando il
                            muro comune. In questo caso non ha bisogno
                            di ottenere la preventiva autorizzazione dell’as-
                            semblea dei condomini in quanto tale utilizzo
                            rientra tra le facoltà consentite a ciascun condo-
                            mino dall’art. 1102 c.c., nei limiti in esso indicati,
                            dovendo il condomino solo comunicare all’am-
                            ministratore le modalità di realizzazione, ai sensi
                            del novellato art. 1122 c.c., non per ottenere una
                            non prevista autorizzazione, quanto per consen-
                            tire - eventualmente - al condominio di appron-
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