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CHI ACQUISTA DEVE PAGARE ANCHE
L’ALLACCIO ALLE RETI
In assenza di accordi pattuiti tra le parti e forma-
lizzate in sede di stipula, l’atto di compravendita di
un’abitazione, presuppone l’obbligatorietà ne di un
conforme attestato di prestazione energetica, ma
non si riferisce all’attivazione delle forniture di ser-
vizio - acqua, luce e gas e né l’esitenza della caldaia.
Quindi in assenza di previsioni contrattuali specifi-
che, le spese relative all’allaccio delle utenze e alla
stessa installazione di una caldaia saranno a carico dell’acquirente.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA VERANDA
L’articolo 1122-bis del Codice civile afferma ““E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie
comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” .
Quindi l’articolo prevede espressamente la possibilità per il singolo condomino dei pannelli fotovoltaici, naturalmente
solo se destinati al servizio della propria unità immobiliare, a condizione però che l’intervento non vada a pregiudicare
il decoro architettonico dell’edificio.
Soltanto nel caso in cui per la realizzazione dell’opera sia necessario apportare qualche modifica alle parti comuni, il
condomino deve darne comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione
deli interventi.
DETRAZIONE AL 110% PER CREAZIONE DI UNA TETTOIA SU CUI POSARE PANNELLI
FOTOVOLTAICI
La risoluzione 60/E/2020 ha confermato che la detrazione del 110% spetta anche per quei lavori collegati alla
realizzazione degli interventi agevolabili.
Per accedere al Superbonus, anche gli interventi collegati devono comunque essere asseverati da un tecnico abilitato,
che ne attesti non solo la rispondenza ai requisiti necessari, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazio-
ne agli interventi agevolati. Quindi dovrà essere il tecnico asseveratore a valutare se le spese di installazione della
strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici possa rientrare nei costi strettamente collegati alla realizzazione dell’im-
pianto e se quindi possano rientrare nel superbonus del 110 per cento.
INSTALLAZIONE GRATE DI SICUREZZA SUL BALCONE: DETRAZIONE AL 50% E IVA AL 10%
Le spese per l’installazione delle grate di sicurezza sul parapetto in un fabricato abitativo, rientrano tra quelle detraibili
ai fini del 50% sia come intervento per prevenire atti illeciti da parte di terzi (articolo 16 bis, comma 1, lettera f, del
Tuir, Dpr 917/1986) sia come intervento di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b, e articolo 16-bis
del Tuir, Dpr 917/1986, vedasi anche la guida al 50% reperibile sul sito www.agenziaentrate.it).
In merito alle grate non viene richiesta nessuna particolare certificazione se non che devono essere in linea con gli
standard di sicurezza.
Per l’IVA agevolata al 10% si applica secondo le regole dei beni significativi, quindi la quota del 10% si potrà fruire solo
fino alla concorrenza del valore della manodopera impiegata, mentre la parte eccedente sarà assoggettata all’aliquota
IVA del 22%.
INSTALLAZIONE GRATE DI SICUREZZA SUL BALCONE: DETRAZIONE AL 50% E IVA AL 10%
Le spese per l’installazione delle grate di sicurezza sul parapetto in un fabricato abitativo, rientrano tra quelle detraibili
ai fini del 50% sia come intervento per prevenire atti illeciti da parte di terzi (articolo 16 bis, comma 1, lettera f, del
Tuir, Dpr 917/1986) sia come intervento di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b, e articolo 16-bis
del Tuir, Dpr 917/1986, vedasi anche la guida al 50% reperibile sul sito www.agenziaentrate.it).
In merito alle grate non viene richiesta nessuna particolare certificazione se non che devono essere in linea con gli
standard di sicurezza.
Per l’IVA agevolata al 10% si applica secondo le regole dei beni significativi, quindi la quota del 10% si potrà fruire solo
fino alla concorrenza del valore della manodopera impiegata, mentre la parte eccedente sarà assoggettata all’aliquota
IVA del 22%.
32 Marzo/Aprile 2022