Page 29 - MARZO 22B
P. 29

bato anche l’intercapedine tra la parete esterna del camino, canna fumaria o condotto intubato e la
           parete interna dell’asola tecnica deve essere ad uso esclusivo del sistema.

           C’è però un eccezione, infatti, in base al punto 5.4.1 della stessa norma, viene ammesso il pas-
           saggio di tubazioni dell’acqua o altri fluidi non combustibili all’interno dell’asola tecnica, a
           patto che l’intercapedine libera non sia adibita ad aspirazione dell’aria comburente degli apparecchi
           utilizzatori e che la distanza fra condotto e tubazione sia almeno di 10 cm. Q


           DETRAZIONE LINEA GAS AL 110%



            D ?   Nell’ambito di un intervento di riqualificazione di un condominio (superbonus 110%),                 Quesiti Termici
                  è possibile detrarre i costi relativi alla realizzazione della linea di adduzione gas?
                  Maurizio, perito ind.le, Ancona

                  Scorrendo la normativa in materia si evidenzia che:
             R.
                  •       le spese direttamente connesse alla realizzazione dei lavori, cioè le spese prin-
                    cipali (nel caso ad esempio di un intervento che comporti la sostituzione dell’impianto
             di climatizzazione la spesa principale sarà costituita dall’acquisto del materiale e dalla relativa
             installazione),

           • le spese accessorie connesse alla realizzazione dei lavori (quali ad esempio, sempre nel caso
             del punto precedente le eventuali opere murarie per l’adattamento della struttura preesistente che
             favoriscano l’installazione del nuovo impianto),

           • le spese accessorie non direttamente connesse all’effettuazione materiale dei lavori, ma che
             concorrono alla riuscita del progetto (ad esempio quelle dei professionisti che provvedono alla
             progettazione e supervisionano l’installazione con il collaudo finale).

           Quelle sopra sono tre tipologie di spese che ruotano direttamente intorno alla maggiore detrazione
           del 110% introdotta dall’art. 119, DL 34/2020 e risultano essere anch’esse detraibili con egual misura.

           Per una disamina delle spese accessorie detraibili occorre fare riferimento, oltre alla documentazione
           di prassi dell’agenzia delle entrate, all’art. 5, DM 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti, pubblicato in
           GU il 5 ottobre 2020) che fornisce una elencazione di spese detraibili che riteniamo comunque non
           sia del tutto esaustiva.

           Per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di
           acqua calda troviamo:

           • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettro-
             niche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di
             impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti
             termici;
           • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale,
             le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei
             sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di
             emissione;
           • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché
             delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte.

           La stessa guida alle agevolazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a Settembre 2021 affer-
           ma: “Sono ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione
           (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).” Q





                                                                  29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34