Page 13 - QUESITI TERMICI 2025
P. 13

Pompe di Calore/Rinnovabili                Pompe di Calore/Rinnovabili



            5)  TERZO RESPONSABILE PER IMPIANTO DI CONDIZIONA-
            MENTO

            Domanda: CON LE POMPE DI CALORE I CONTRATTI CHE SI STIPU-
            LANO POSSONO ESSERE SOLO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE
            O POSSONO PREVEDERE ANCHE IL RUOLO DEL 3° RESPONSABILE?
            Giancarlo, ditta installatrice, Pordenone

           Risposta: Nel caso di impianti di condizionamento non si può parlare esplici-
           tamente di terzo responsabile.  Infatti mentre negli impianti gas la responsabili-
           tà dell’impianto ricade sul “responsabile”, ossia il locatore/affittuario/proprietario, o
           eventualmente per gli impianti superiori 35 kW sul terzo responsabile, negli impianti
           di condizionamento la stessa responsabilità ricade sulla figura dell’operatore.  Ciò
           non toglie che per impianti di una certa taglia con locali dedicati, tipo centrali
                                                        1
           termiche, sia possibile stipulare un contratto di questo tipo.
           In questo caso l'azienda che assumerà quindi l'incarico dovrà sicuramente essere in
           possesso del patentino e certificazione FGAS, come previsto dal DPR 146/2018 e se
           l'impianto utilizza anche Fonti di Energia Rinnovabili (caldaie e stufe a biomassa,
           sistemi solari fotovoltaici o termici, sistemi geotermici e pompe di calore), sarà ne-
           cessario avere anche aver frequentato i corsi abilitanti o di aggiornamento FER di cui
           all’art. 15 del D.Lgs 28/2011.

           MA CHI È L’OPERATORE?
           L’operatore può essere il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita
           un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature.
           A tal la persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le
           seguenti condizioni:
           1. libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne
             i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a
             terzi;
           2. controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
           3. il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche,alla
             modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione
             di controlli o riparazioni.

           L'operatore dell'apparecchiatura può essere un soggetto diverso dall'utilizzatore che,
           in generale, è il soggetto presso il quale l'apparecchiatura è installata.





           1  (In base all’art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 la nomina del Terzo Responsabile non
           è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali (la casa di abitazione)
           in cui il/i generatore/i (caldaie, pompe di calore, ecc.) non siano installati in un loca-
           le dedicato solo per questa funzione.


                                     13 PomPe dI calore/rInnovabIlI
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18