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I BONUS FISCALI EDILIZI 2025 PROGETTO GAS – www.progettogas.com
Superbonus 2025: stop a cessione del credito e sconto in fattura
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla recente normativa sul Superbonus 2025 riguarda le
opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, che subiscono una drastica limitazione rispetto
agli anni precedenti. Il D.L. 11/2023 e il successivo D.L. 39/2024 hanno imposto nuove regole,
rendendo queste opzioni accessibili solo a chi ha rispettato precise scadenze amministrative.
Le nuove regole per la cessione del credito e lo sconto in fattura
Dal 2024, queste opzioni sono possibili solo se entro il 30 marzo 2024 sono stati soddisfatti i seguenti
requisiti:
1. Delibera assembleare condominiale: Per i condomini, deve essere stata approvata
l’esecuzione dei lavori.
2. Presentazione della CILAS: La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata deve essere stata
depositata presso il comune di riferimento.
3. Avvio dei lavori e spese sostenute: Entro il 30 marzo 2024, i lavori devono essere
effettivamente iniziati e documentati attraverso fatture che attestano il pagamento.
Queste condizioni sono state confermate dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 26 del 12
febbraio 2025. L’Agenzia precisa infatti che per esercitare l'opzione di sconto in fattura, è necessario
che il pagamento avvenga entro il 30 marzo 2024 e si riferisca a "lavori già effettuati". Questa
condizione soddisfa il requisito per le spese sostenute successivamente a tale data riguardanti gli
interventi indicati nella Cilas, o nel titolo abilitativo richiesto.
La condizione di "lavori già effettuati" è soddisfatta se il pagamento, documentato da fattura, è
effettuato entro il 30 marzo 2024 e si riferisce alla realizzazione, anche parziale, dei lavori. Inoltre, è
possibile che la spesa sia sostenuta da un soggetto diverso dal committente finale, purché
documentata adeguatamente. Ne consegue che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione
del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio,
di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai
subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del
committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, precisa l’Agenzia, i pagamenti
devono riferirsi a “lavori già effettuati”.
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