Page 10 - SETTEMBRE_2015
P. 10

Normativa                   Normativa
                                                 Normativa





           Direttiva 2012/27/UE:




           contabilizzatori del calore



           entro il 31 dicembre 2016









            Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, è stato pubblicato il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante
            “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
            UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.


             Il provvedimento era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno scorso, dopo l'acquisi-
            zione dei pareri della Conferenza delle Regioni e delle commissioni parlamentari competenti.

            Composto da 20 articoli e in vigore dal 19 luglio 2014, il decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel ri-
            spetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglio-
            ramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale indicativo di risparmio
            energetico che consiste nella riduzione, entro il 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi
            di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.




                          Tra le misure contenute nel decreto legislati-   raffreddamento o di acqua calda per ciascu-
                          vo 4 luglio 2014, vige l'obbligo dell'installa-  na unità immobiliare, nella misura in cui sia
                          zione negli immobili condominiali di sistemi     tecnicamente  possibile,  efficiente  in  termini
                          di  termoregolazione  e  contabilizzazione  del   di  costi  e  proporzionato  rispetto  ai  risparmi
                          calore individuali entro il 31 dicembre 2016.    energetici  potenziali.  L'efficienza  in  termini
                                                                           di  costi  puo'  essere  valutata  con  riferimento
                          Sotto vediamo cosa dice il testo del comma 5     alla metodologia indicata nella norma UNI EN
                          dell'articolo 9:                                 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica
                          5.  Per  favorire  il  contenimento  dei  consumi   alla installazione dei suddetti sistemi di con-
                          energetici attraverso la contabilizzazione dei   tabilizzazione  devono  essere  riportati  in  ap-
                          consumi  individuali  e  la  suddivisione  delle   posita relazione tecnica del progettista o del
                          spese in base ai consumi effettivi di ciascun    tecnico abilitato;
                          centro di consumo individuale:                 c.   nei casi in cui l'uso di contatori individuali
                          a.   qualora il riscaldamento, il raffreddamento o   non sia tecnicamente possibile o non sia ef-
                            la fornitura di acqua calda per un edificio sia-  ficiente in termini di costi, per la misura del
                            no effettuati da una rete di teleriscaldamento   riscaldamento si ricorre all'installazione di si-
                            o da un sistema di fornitura centralizzato che   stemi di termoregolazione e contabilizzazione
                            alimenta una pluralità di edifici, è obbligato-  del calore individuali per misurare il consumo
                            ria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione   di  calore  in  corrispondenza  a  ciascun  radia-
                            da parte delle imprese di fornitura del servizio   tore posto all'interno delle unità immobiliari
                            di un contatore di fornitura di calore in corri-  dei  condomini  o  degli  edifici  polifunzionali,
                            spondenza dello scambiatore di calore colle-   secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
                            gato alla rete o del punto di fornitura;       834, con esclusione di quelli situati negli spa-
                          b.    nei  condomini  e  negli  edifici  polifunzionali   zi comuni degli edifici, salvo che l'installazio-
                            riforniti da una fonte di riscaldamento o raf-  ne di tali sistemi risulti essere non efficiente in
                            freddamento  centralizzata  o  da  una  rete  di   termini di costi con riferimento alla metodo-
                            teleriscaldamento o da un sistema di fornitu-  logia indicata nella norma UNI EN 15459. In
                            ra centralizzato che alimenta una pluralità di   tali casi sono presi in considerazione metodi
                            edifici,  è  obbligatoria  l'installazione  entro  il   alternativi efficienti in termini di costi per la
                            31  dicembre  2016  da  parte  delle  imprese  di   misurazione del consumo di calore. Il cliente
                            fornitura del servizio di contatori individuali   finale può affidare la gestione del servizio di
                            per misurare l'effettivo consumo di calore o di   termoregolazione e contabilizzazione del ca-
                                                     8              Settembre/Ottobre 2015
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15