Page 157 - QUESITI 2015
P. 157

IMPIANTO cENTRALIzzATO PER PIù DI 4 UNITà ABITATIVE                     Varie


               E’ obbligatorio l’impianto centralizzato in edifici con più di 4 unità
         D     abitative?, ci sono parecchi pareri discordanti.
               Marco, Installatore (Torino)



         R     Il DPR n. 59 del 2 Aprile 2009, art.4 comma 9 e 10 prevede che negli
               edifici esistenti con un numero di unita’ abitative superiore a 4, e in ogni
               caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centra-
            lizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2
        (residenza, alberghi e pensioni, uffici), e’ preferibile (non obbliga quindi) il
        mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti;
        tuttavia l’art. 4 precisa che  “le cause tecniche o di forza maggiore per ricorre-
        re ad  eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termi-
        ci centralizzati ad impianti  con  generazione  di  calore  separata  per  singola
        unita’  abitativa  devono  essere  dichiarate nella relazione di cui al comma 25”
        dello stesso decreto. Ciò significa che per  dismettere  l’impianto  centralizzato
        in  favore  dell’autonomo  essere in presenza  di precise circostanze (“cause tec-
        niche o di forza maggiore”, appunto), che devono essere documentate nella già
        citata relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni della l. 10/’91
        per il contenimento del consumo energetico.

        Inoltre bisogna considerare anche l’art 6 dello stesso DPR il quale afferma che
        “le disposizioni del presente decreto si applicano solo alle regioni che non han-
        no ancora legiferato in materia di risparmi energetico (direttiva 2002/91/CE)”,
        quindi ad esempio in Piemonte è vige il  divieto di distacco delle singole
        unità immobiliari dall’impianto termico centralizzato.
        Tale divieto è vigente già dal 24 Febbraio 2007 (data di entrata in vigore della
        DCR n. 98-1247 dell’11 Gennaio 2007) e prevede il divieto, per i condomini
        con più di 4 unità immobiliari di trasformare l’impianto termico da impianti
        centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per le singole unità
        abitative (impianti autonomi).
        Le nuove norme ( DGR, n. 46-11968 del 4 agosto 2009), prevedonopochissimi
        casi di deroga a tale obbligo. l












                                   155 F e b b r aIo 2015
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162