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IMPIANTO cENTRALIzzATO PER PIù DI 4 UNITà ABITATIVE Varie
E’ obbligatorio l’impianto centralizzato in edifici con più di 4 unità
D abitative?, ci sono parecchi pareri discordanti.
Marco, Installatore (Torino)
R Il DPR n. 59 del 2 Aprile 2009, art.4 comma 9 e 10 prevede che negli
edifici esistenti con un numero di unita’ abitative superiore a 4, e in ogni
caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centra-
lizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2
(residenza, alberghi e pensioni, uffici), e’ preferibile (non obbliga quindi) il
mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti;
tuttavia l’art. 4 precisa che “le cause tecniche o di forza maggiore per ricorre-
re ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termi-
ci centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola
unita’ abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25”
dello stesso decreto. Ciò significa che per dismettere l’impianto centralizzato
in favore dell’autonomo essere in presenza di precise circostanze (“cause tec-
niche o di forza maggiore”, appunto), che devono essere documentate nella già
citata relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni della l. 10/’91
per il contenimento del consumo energetico.
Inoltre bisogna considerare anche l’art 6 dello stesso DPR il quale afferma che
“le disposizioni del presente decreto si applicano solo alle regioni che non han-
no ancora legiferato in materia di risparmi energetico (direttiva 2002/91/CE)”,
quindi ad esempio in Piemonte è vige il divieto di distacco delle singole
unità immobiliari dall’impianto termico centralizzato.
Tale divieto è vigente già dal 24 Febbraio 2007 (data di entrata in vigore della
DCR n. 98-1247 dell’11 Gennaio 2007) e prevede il divieto, per i condomini
con più di 4 unità immobiliari di trasformare l’impianto termico da impianti
centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per le singole unità
abitative (impianti autonomi).
Le nuove norme ( DGR, n. 46-11968 del 4 agosto 2009), prevedonopochissimi
casi di deroga a tale obbligo. l
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