Page 58 - QUESITI 2015
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Impianti superiori 35 Kw  D  È corretto, qualora (in attività esistenti) nel locale cucina e locali
                     D.M. 12.04.1996 cUcINE RISTORANTI



               pertinenti, non sono presenti caratteristiche strutturali R.E.I. 60 o 120
              a seconda della potenza, ivi compreso difficoltà oggettive di installare

        porte R.E.I. come sopra, applicare l’art. 4.4.3 verificando la sussistenza dei
        requisiti di cui alle lettere a)—h).
        Così facendo quali obblighi NON sono più vincolanti di cui agli art. 4.4.1 –
        4.4.2 – 4.4.2.1.
        Angelo - ingegnere - Lucca



         R     Premesso che il D.M. del 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica
               di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
              degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) è entrato in
        vigore il 19 maggio 1996 (quindici giorni dopo la pubblicazione del Decreto
        sulla Gazzetta Ufficiale), Lei nel Suo quesito cita: “in attività esistenti”.
        Il D.M. del 12 aprile 1996 in merito agli impianti esistenti prima dell’entrata
        in vigore del D.M. stesso, è molto chiaro.
        Infatti all’articolo 6 (Disposizioni per gli impianti esistenti) cita:

        “Comma 1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto
        e di portata termica superiore a 116 kW, purché approvati e autorizzati dai
        competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente
        normativa non è richiesto alcun adeguamento anche nel caso di aumento
        di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od
        autorizzata e purché realizzata una sola volta.

        Comma 2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e
        di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla
        previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
        aumento di portata termica purché non superiore al 20% di quella esistente
        e purché realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della
        portata termica oltre i 116 kW.

        Comma 3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli
        impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l’adeguamento alle disposizioni
        del presente decreto”; quindi Lei deve verificare la data di esistenza degli impianti
        secondo quanto sopra citato e se:
        1. gli impianti esistenti sono “esistenti” da dopo la data di entrata in vigore del
        D.M. (quindi dovevano già essere realizzati in conformità al D.M.),
        2. non viene rispettata anche una sola delle prescrizioni di cui all’articolo 6, gli
        impianti devono essere adeguati.

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