Page 58 - QUESITI 2015
P. 58
Impianti superiori 35 Kw D È corretto, qualora (in attività esistenti) nel locale cucina e locali
D.M. 12.04.1996 cUcINE RISTORANTI
pertinenti, non sono presenti caratteristiche strutturali R.E.I. 60 o 120
a seconda della potenza, ivi compreso difficoltà oggettive di installare
porte R.E.I. come sopra, applicare l’art. 4.4.3 verificando la sussistenza dei
requisiti di cui alle lettere a)—h).
Così facendo quali obblighi NON sono più vincolanti di cui agli art. 4.4.1 –
4.4.2 – 4.4.2.1.
Angelo - ingegnere - Lucca
R Premesso che il D.M. del 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) è entrato in
vigore il 19 maggio 1996 (quindici giorni dopo la pubblicazione del Decreto
sulla Gazzetta Ufficiale), Lei nel Suo quesito cita: “in attività esistenti”.
Il D.M. del 12 aprile 1996 in merito agli impianti esistenti prima dell’entrata
in vigore del D.M. stesso, è molto chiaro.
Infatti all’articolo 6 (Disposizioni per gli impianti esistenti) cita:
“Comma 1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto
e di portata termica superiore a 116 kW, purché approvati e autorizzati dai
competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente
normativa non è richiesto alcun adeguamento anche nel caso di aumento
di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od
autorizzata e purché realizzata una sola volta.
Comma 2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e
di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla
previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
aumento di portata termica purché non superiore al 20% di quella esistente
e purché realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della
portata termica oltre i 116 kW.
Comma 3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli
impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l’adeguamento alle disposizioni
del presente decreto”; quindi Lei deve verificare la data di esistenza degli impianti
secondo quanto sopra citato e se:
1. gli impianti esistenti sono “esistenti” da dopo la data di entrata in vigore del
D.M. (quindi dovevano già essere realizzati in conformità al D.M.),
2. non viene rispettata anche una sola delle prescrizioni di cui all’articolo 6, gli
impianti devono essere adeguati.
56 I Qu e sItI te r mIcI