Page 33 - Bilancio Ordinario 2013
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KINEXIA SPA Bilancio separato e consolidato 2013 31
abroga e sostituisce le disposizioni previgenti e di seguito elencate:
• il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 - “Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica
dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica”;
• il paragrafo 4.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 contenente le previgenti norme tecni-
che per lo “Stoccaggio definitivo dei rifiuti”, salvo in via transitoria i valori limite e le condizioni di ammissibilità ivi previste che restano validi fino al 16 luglio 2005 (rispettivamente, lettere b) ed a) dell’art. 17, comma 6).
Il D. Lgs. n. 36/2003 in sintesi contiene:
• i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o
a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica;
• la definizione del proprio ambito di applicazione (art. 3);
• la classificazione delle discariche (art. 4) con relative norme tecniche (All. 1)
• gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili (art. 5);
• l’elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica (art. 6);
• l’individuazione, per lo più tramite il decreto attuativo, delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili
distinti per ciascuna categoria di discarica (art. 7);
• le disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle discariche ed ai relativi
procedimenti amministrativi; in particolare, vengono evidenziati i piani di gestione operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale e il piano finanziario che il richiedente deve predisporre e presentare ai fini dell’approvazione del progetto;
• la “procedura di controllo” per il conferimento e l’accettazione dei rifiuti in discarica (art. 11);
• la definizione della “procedura di chiusura” delle discariche (art. 12) e delle modalità della “gestione operativa
e post-operativa” (art. 13);
• la precisazione che il corrispettivo chiesto dal gestore della discarica deve essere commisurato alla copertura
di tutti i costi diretti ed indiretti di gestione e post-gestione (art. 15);
• l’introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche (art. 16).
Il divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti previsto dal D. Lgs. 36/2003 (di attuazione della direttiva 1999/31/ Ce) risponde alla logica (di matrice comunitaria, trasposta nell’articolo 179 del «Codice ambientale») della priorità del loro impiego nel recupero di energia rispetto allo smaltimento. A titolo di esempio, si menziona quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 in riferimento al Combustibile da rifiuto (Cdr), ridefinito Combustibile Solido Secondario (CSS) a seguito della riformulazione dell’articolo 183 del «Codice ambientale» come modificato dal D. Lgs. 205/2010). Il Combustibile Solido Secondario, lo ricordiamo, è, secondo la definizione del D. Lgs. 152/2006 il combustibile pro- dotto da rifiuti che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 184-ter del D. Lgs 152/2006 e dalle norme UNI 15358 e 15359 può essere riqualificato come bene destinabile alla commercializzazione (End of Waste).
Riguardo ai criteri di non ammissibilità in discarica merita un particolare approfondimento l’art. 6 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 36/2003, il quale riporta quanto segue: “...p). rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2012 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225”. Nello specifico tale articolo prevede un’unica eccezione al generale divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti ad alto PCI; tale deroga è relativa ai residui provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli e dei rottami ferrosi destinati a impianti di stoccaggio «monodedicati», che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (ossia alla data del 27 febbraio 2011).
Il DL 14 gennaio 2013, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestio- ne dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”, ha determinato l’ulteriore proroga dei termini previsti per il limite sul PCI: il termine di cui all’art. 6 comma 1 lettera p) risulta pertanto a tutt’oggi prorogato al 31/12/2014.
Il DM 27 settembre 2010 ha introdotto sostanziali modifiche ai criteri per il conferimento dei rifiuti nelle varie tipo- logie di discarica previste dal D. Lgs. 36/2003. Il decreto esplicita che:
• le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle varie tipologie di discarica sono quelle previste dal D.Lgs. 36/2003;


































































































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