Page 15 - Dossier modello A2.0
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L’applicazione di tale principio è finalizzata in prima battuta a realizzare la prevenzione, favorendo la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e, in seconda battuta, a facilitare il riutilizzo, il riciclo e le altre operazioni di recupero dei rifiuti. Lo smaltimento in discarica è concepito invece come opzione residuale da azzerare nel tempo, anche nell’ottica di avere a disposizione materie prime da utilizzare per realizzare nuovi prodotti o per risparmiare energia.
L’introduzione e l’applicazione della gerarchia dei rifiuti implica, dunque, un cambio di passo per le politiche e le regole pubbliche nazionali sulla gestione dei rifiuti, che devono essere impostate in modo tale da passare dal paradigma dello smaltimento in discarica alla prevenzione dei rifiuti e, in subordine, al riciclaggio e al recupero degli stessi.
È consentito discostarsi in via eccezionale dall’ordine di priorità del principio di gerarchia con riferimento a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato in base a una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, sia sotto il profilo sociale ed economico, nel rispetto costante del principio di precauzione e sostenibilità ambientale.
In stretta connessione con i principi “chi inquina paga” e di gerarchia dei rifiuti, la direttiva europea ha introdotto il principio della responsabilità estesa del produttore, con il fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero, incentivando e sostenendo la progettazione e la produzione di beni in modo tale da ridurre la produzione dei rifiuti. In particolare, gli Stati membri possono adottare misure, legislative e non, per assicurare che il produttore (qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi beni) sia responsabile per i rifiuti prodotti.
Tali misure possono includere:
• L’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che residuano dopo l’utilizzo di tali prodotti;
• La successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività;
• L’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura
in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
La direttiva europea sui rifiuti disciplina, infine, i principi di autosufficienza e prossimità al fine di consentire alla Comunità nel suo complesso e ai singoli Stati membri di diventare autosufficienti nello smaltimento dei rifiuti e nel recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica. A tal fine, è necessario prevedere e creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento e di recupero che deve consentire di raggiungere l’autosufficienza gestionale, tenendo conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.
Inoltre, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, i rifiuti devono essere trattati nell’impianto appropriato più vicino al luogo in
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