Page 23 - Dossier modello A2.0
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L’andamento del fatturato, pur nell’ambito di una dinamica complessiva di crescita, appare particolarmente variabile a causa dell’elevata esposizione del settore rispetto alle quotazioni delle materie prime seconde.
Anche gli investimenti lordi in beni materiali sperimentano una dinamica di crescita, passando dai 177 milioni di euro del 2000 ai 456 milioni di euro del 2010, a sottolineare l’elevato potenziale di innovazione del comparto.
In questo contesto appare evidente come il settore del riciclo abbia ancora significativi margini di sviluppo in Italia.
Dal punto di vista industriale e tecnologico, con poche eccezioni come nel caso della filiera della plastica, non si rilevano in Italia vincoli strutturali all’espansione della capacità di riciclo. Ciò che a oggi si pone come il principale ostacolo a un ulteriore sviluppo del mercato è, per filiere come quella dell’industria cartaria o vetraria, la qualità del materiale raccolto. Al fine di garantire all’Italia un grado crescente di autonomia sul mercato delle materie prime seconde, dunque, non basta agire sui volumi raccolti ma occorre rafforzare il tasso di riciclo dei materiali.
La rilevanza del riciclo come modalità di trattamento e soprattutto come fase della filiera propedeutica alla produzione di materie prime seconde è evidente anche alla luce della normativa comunitaria relativa al c.d. End of Waste. Si tratta di un articolato sistema di norme che mira a definire l’iter tecnologico ma anche regolamentare che un rifiuto riciclato deve subire per perdere la caratteristica di rifiuto e tornare ad assumere quella di materiale da impiegare nei processi produttivi.
In Italia, il concetto di EoW è stato recepito nell’art. 184 ter del Codice dell’ambiente, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, richiamando le quattro condizioni stabilite a livello europeo, che dovranno essere declinate con appositi provvedimenti nazionali. La definizione certa della cessazione della qualifica di rifiuto ha due importanti conseguenze:
• Le disposizioni del Codice dell’ambiente in materia di gestione dei rifiuti si applicano fino a quando un rifiuto non cessa di avere tale qualifica;
• Un rifiuto che cessa di essere tale entra nel calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recu- pero e riciclaggio stabiliti dal Codice dell’ambiente (art. 181) e da altre fonti normative, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie.
Infine, con decreto del Ministero dell’Ambiente n. 22/2013 è stato adottato il regolamento nazionale sull’EoW dei combustibili solidi secondari (CSS).
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