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Giurisprudenza
Sentenze Sentenze
L a norma UNi7129 disciplina il posizionamento a parete dei terminali di scarico o di tiraggio degli apparecchi
a gas di potenza non superiore a 35kW. In base alla potenza dell’apparecchio e alla sua tipologia (atmo-
sferico o soffiato) la norma individua le zone di rispetto all’interno delle quali non è possibile posizionare gli
scarichi dei terminali. Per esemplificare, quest’ultimi devono rispettare le distanze da elementi sensibili come:
finestre, abbaini, poggioli, angoli dell’edificio, piani di calpestio, fori di aerazione/ventilazione.
La norma UNi10683 disciplina il posizionamento dei comignoli degli apparecchi a combustibile solido di po-
tenza non superiore a 35kW ed esclude la possibilità per tali apparecchi di scaricare a parete, obbligando
sempre lo scarico sopra il tetto dell’edificio. La quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di reflusso
calcolata traslando in verticale di 1,30mt l’estradosso della copertura.
Il D.Lgs. 152/2006 disciplina invece il posizionamento dei camini per impianti di qualsiasi combustibile di po-
tenza superiore al valore di soglia (>35kW). Nell’allegato IX parte II al punto 2.9 tale decreto afferma:
“le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e disper-
sione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso qualsiasi
apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei
tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini
situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore
a quella del filo superiore dell’apertura più alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici
a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, con-
cernente gli apparecchi a gas.”
Per quanto riguarda le distanze da rispettare rispetto alla proprietà altrui, il Comune potrebbe aver legiferato e
inserito alcune norme nel Regolamento Edilizio Comunale.
In ogni caso esistono due articoli del codice civile:
art. 890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.* Chi presso il confine, anche se su questo si
trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie
umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di
danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi
vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
art. 844. Immissioni. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esala-
zioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria
deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità
di un determinato uso .
e un articolo del codice penale:
art. 674. Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo pri-
vato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non
consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
*
Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall’art� 890 c�c�, nella cui regolamentazione rientrano anche
i comignoli con canna fumaria, e` collegato ad una presunzione assoluta di nocivita` e pericolosita` che prescinde da ogni accertamento
concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposi-
zione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosita`, seppure relativa, che puo` essere superata ove la parte interessata
al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti puo` ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino
(Cassazione Civ�, sentenza del 6�3�2002, n� 3199)�
47 Gennaio/Febbraio 2016