Page 45 - Gennaio_2016
P. 45

Tecnica









                           del D.Lgs192/2005,  vanno inseriti in un unico   di  10kW,  effettuare  il  controllo  di  efficienza
                           Libretto d’impianto se climatizzano una singola   energetica e compilare il relativo rapporto di
                           unità immobiliare. Il medesimo discorso vale an-  tipo 3;
                           che per le sottostazioni di riscaldamento.    •  aggiornare il libretto riportando i risultati della
                                                                          prima verifica e allegare copia del rapporto di
                           Se  la  sottostazione  serve  una  singola  uni-  controllo.
                           tà immobiliare assieme ad esempio ad una
                           stufa e ad uno split, allora va compilato un   Solo  per  le  sottostazioni  dotate  di  scambiatori
                           unico Libretto contenente i dati della sotto-  di potenza termica nominale maggiori o uguale
                           stazione e dei 2 apparecchi.                  di 10kW il controllo di efficienza energetica va
                           Se  invece  la  sottostazione  serve  un  edificio   effettuato almeno 1 volta ogni 4 anni, secondo
                           composto  da  più  unità  immobiliari,  conte-  quanto previsto dall’Allegato A del DPR74/2013,
                           nenti all’interno altri apparecchi di clima-  mentre per le sottostazioni di potenza inferiore il
                           tizzazione,  allora  è  necessario  compilare   controllo di efficienza energetica non è previsto
                           un Libretto d’impianto per la sottostazione   dalla norma.
                           e tanti Libretti quante sono le singole unità   Si ricorda che i limiti di potenza previsti dall’Al-
                           immobiliari.  Il  Libretto  della  sottostazione   legato A vanno interpretati nel senso di “maggio-
                           conterrà quindi solo i dati di quest’ultima,   re o uguale” come specificato dal Ministero nella
                           mentre  i  Libretti  delle  unità  immobiliari   sezione dedicata alle FAQ. e
                           conterranno solo i dati degli apparecchi che
                           climatizzano le singole unità immobiliari.
                           L’obbligo di inserire le sottostazioni di teleriscal-
                           damento nel Libretto d’impianto è stato stabilito
                           dal  DPR74/2013,  concretizzandosi  poi  definiti-
                           vamente con il DM 10 febbraio 2014.
                           Tale decreto prevede che a partire dal 1 giugno
                           2014  tutti  gli  impianti  devono  essere  dotati  di
                           Libretto. Tramite decreto del 20 giugno 2014, il
                           Ministero ha poi spostato tale data al 15 ottobre
                           2014 e nella sezione dedicata alle FAQ sul suo
                           sito internet ha precisato che:
                           “la proroga comporta di fatto che, a partire dal
                           15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni
                           di impianti termici o in occasione di controlli
                           periodici  di  efficienza  energetica  previsti  dal
                           D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata
                           di manutentori o installatori, sarà obbligatorio
                           l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con
                           DM 10 febbraio 2014.”

                           Pertanto per le sottostazioni di teleriscaldamen-
                           to esistenti alla data del 15 ottobre 2014, la com-
                           pilazione iniziale del libretto ricade sul proprie-
                           tario della sottostazione che solitamente è anche
                           il proprietario della rete di teleriscaldamento.
                           La compilazione va fatta in occasione e con la
                           gradualità  dei  controlli  periodici  di  efficienza
                           energetica  previsti  dal  DPR74/2013  o  di  inter-
                           venti su chiamata di manutentori o installatori.
                           Per le sottostazioni di nuova installazione la
                           responsabilità della compilazione del libretto
                           d’impianto ricade invece sull’installatore, se-
                           condo quanto prescritto dall’art. 11 comma 11
                           del DPR412/1993. All’atto della prima messa in
                           servizio della sottostazione l’installatore deve:
                           •  compilare il libretto d’impianto per la clima-
                            tizzazione;
                           •  per  le  sottostazioni  dotate  di  scambiatori  di
                            potenza  termica  nominale  maggiori  o  uguali

                                                                  43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50