Page 45 - Gennaio_2016
P. 45
Tecnica
del D.Lgs192/2005, vanno inseriti in un unico di 10kW, effettuare il controllo di efficienza
Libretto d’impianto se climatizzano una singola energetica e compilare il relativo rapporto di
unità immobiliare. Il medesimo discorso vale an- tipo 3;
che per le sottostazioni di riscaldamento. • aggiornare il libretto riportando i risultati della
prima verifica e allegare copia del rapporto di
Se la sottostazione serve una singola uni- controllo.
tà immobiliare assieme ad esempio ad una
stufa e ad uno split, allora va compilato un Solo per le sottostazioni dotate di scambiatori
unico Libretto contenente i dati della sotto- di potenza termica nominale maggiori o uguale
stazione e dei 2 apparecchi. di 10kW il controllo di efficienza energetica va
Se invece la sottostazione serve un edificio effettuato almeno 1 volta ogni 4 anni, secondo
composto da più unità immobiliari, conte- quanto previsto dall’Allegato A del DPR74/2013,
nenti all’interno altri apparecchi di clima- mentre per le sottostazioni di potenza inferiore il
tizzazione, allora è necessario compilare controllo di efficienza energetica non è previsto
un Libretto d’impianto per la sottostazione dalla norma.
e tanti Libretti quante sono le singole unità Si ricorda che i limiti di potenza previsti dall’Al-
immobiliari. Il Libretto della sottostazione legato A vanno interpretati nel senso di “maggio-
conterrà quindi solo i dati di quest’ultima, re o uguale” come specificato dal Ministero nella
mentre i Libretti delle unità immobiliari sezione dedicata alle FAQ. e
conterranno solo i dati degli apparecchi che
climatizzano le singole unità immobiliari.
L’obbligo di inserire le sottostazioni di teleriscal-
damento nel Libretto d’impianto è stato stabilito
dal DPR74/2013, concretizzandosi poi definiti-
vamente con il DM 10 febbraio 2014.
Tale decreto prevede che a partire dal 1 giugno
2014 tutti gli impianti devono essere dotati di
Libretto. Tramite decreto del 20 giugno 2014, il
Ministero ha poi spostato tale data al 15 ottobre
2014 e nella sezione dedicata alle FAQ sul suo
sito internet ha precisato che:
“la proroga comporta di fatto che, a partire dal
15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni
di impianti termici o in occasione di controlli
periodici di efficienza energetica previsti dal
D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata
di manutentori o installatori, sarà obbligatorio
l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con
DM 10 febbraio 2014.”
Pertanto per le sottostazioni di teleriscaldamen-
to esistenti alla data del 15 ottobre 2014, la com-
pilazione iniziale del libretto ricade sul proprie-
tario della sottostazione che solitamente è anche
il proprietario della rete di teleriscaldamento.
La compilazione va fatta in occasione e con la
gradualità dei controlli periodici di efficienza
energetica previsti dal DPR74/2013 o di inter-
venti su chiamata di manutentori o installatori.
Per le sottostazioni di nuova installazione la
responsabilità della compilazione del libretto
d’impianto ricade invece sull’installatore, se-
condo quanto prescritto dall’art. 11 comma 11
del DPR412/1993. All’atto della prima messa in
servizio della sottostazione l’installatore deve:
• compilare il libretto d’impianto per la clima-
tizzazione;
• per le sottostazioni dotate di scambiatori di
potenza termica nominale maggiori o uguali
43