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Impianti termici



           Andando avanti nella norma il comma C recita:
           c) in caso di impossibilità di scarico a tetto, ove consentito dalla legisla-
           zione vigente), gli apparecchi a gas a condensazione di portata termica
           nominale non maggiore di
           70 kW possono evacuare direttamente all'esterno (attraverso un termi-
           nale a parete) nel rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito della
           presente norma.

           Detto questo, installando una caldaia a condensazione si potrebbe anche
           scaricare a parete, sempre che non sia possibile installare una canna fu-
           maria esterna all'edificio, si consiglia sempre un asseverzione da parte di
           un tecnico abilitato.



            D.:  E’ già capitato che le autorità competenti abbiano fatto rimuovere
            una caldaia a condensazione a causa di fumi molesti?

           R.: Purtroppo sono all'ordine del giorno. Nel momento in cui il vicino inter-
           pella le autorità competenti (ASL, Vigili del fuoco o altro) le stesse possono ap-
           plicare un'interpretazione letterale ma pertinente della legge, secondo la quale
           chiunque getti o versi cose che possono imbrattare, molestare o offendere
           [...] oppure provochi in maniera continuativa l'emissione di gas, quindi anche
           di vapori e di fumo che possono comunque causare un danno/molestare al
           prossimo, possono richiedere la rimozione/spostamento dell’apparecchio o la
           realizzazione di una canna fumaria applicando in toto l’ articolo 17-bis del D.
           L. 63/2013 che afferma “Dal 1 settembre 2013 tutti gli impianti termici devono
           scaricare fumi a tetto”.

           Se può essere d’aiuto Il TAR della Lombardia ha emesso una sentenza ( n.
           1808/2017 pubblicata il 13 settembre 2017) che risulta di estrema impor-
           tanza per gli installatori e particolarmente utile per dirimere e chiarire ogni
           problema qualora si dovessero trovare a sostituire un apparecchio a gas in un
           condominio con scarico in canna fumaria collettiva (ramificata o meno) non
           idonea.

           La sentenza riguarda un condomino che doveva sostituire una caldaia installa-
           ta su una canna fumaria collettiva, e, dopo aver verificato che la canna fumaria
           non era idonea, ne chiedeva l’adeguamento al condominio che però decide
           di non interviene per adeguarla. Il condomino allora si scollegava dalla canna
           fumaria e, nel rispetto della normativa, andava a scaricare a parete con una
           caldaia tipo C a condensazione ed a bassa emissione di NOx.
           A seguito delle contestazioni avanzate da un altro condomino che abitava al
           piano di sopra, il Comune emetteva un’ordinanza con la quale, richiamando
           la circolare 8/SAN del 1995 della Regione Lombardia che, va ricordato, è un
           “mero atto di indirizzo”, vietava al condomino lo scarico a parete e obbligava
           il condominio all’adeguamento della canna fumaria.

           A questo punto il condomino cui era stato vietato lo scarico a parete si rivolge-

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