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Sentenze                                   Giurisprudenza
                                  Sentenze




           Secondo bagno in condominio


           Distanza tubazioni dal confine


           del vicino






           LA CONFERMA ARRIVA DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA N. 26680 DEL 24-11-2020. NEL
           CASO IN CUI NON ESISTANO I PRESUPPOSTI PER RISPETTARE LE DISTANZE LEGALI, È POSSIBILE NON
           RISPETTARLE MANTENENDO COMUNQUE LA LEGITTIMITÀ DELL’IMPIANTO. ECCO I DETTAGLI





























           Nel secondo comma dell’art. 889 c.c.  si legge che per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e
           loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Tale norma si applica sempre in
           ambito condominiale.

           In particolare i proprietari di un appartamento, facente parte di un condominio, hanno citato in giudizio tutti gli altri
           condomini per far accertare il loro diritto a realizzare un nuovo bagno nella loro unità immobiliare (soprastante quella
           degli altri condomini), posando in corrispondenza del muro condominiale nuovi tubi di scarico necessari per realiz-
           zare l’opera, essendo il bagno molto piccolo e dotato solo di un wc.


           LA VICENDA È STATA AFFRONTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE, CON LA SENTENZA N. 26680 DEL 24-11-2020.

           In particolare un condomino realizzava un secondo bagno in corrispondenza della camera da letto dell’appartamento
           situato al piano inferiore. Il proprietario di quest’ultimo lamentava rumori insopportabili rivolgendosi al Tribunale
           affermando che le tubazioni del nuovo bagno violassero le distanze legali previste dall’articolo 889 c.c.Il Tribunale ac-
           coglieva la domanda ed accertava la violazione delle distanze, mentre la Corte d’appello, dichiarava la nullità della
           sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, dava torto al proprietario sottostante.

           Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello ancora una volta respingeva le motivazione del condomino dell’appartamento
           sottostante, dichiarando che l’uso più intenso del solaio comune intermedio fosse consentito, escludendo la violazio-
           ne dell’art. 889 c.c. in quanto incompatibile con la struttura dell’edificio e le esigenze abitative moderne.

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           Il soccombente   ricorreva quindi in cassazione lamentando che i giudici di secondo grado non avevano valutato che si
           trattava di un secondo bagno realizzato per un uso non necessario ed in corrispondenza della camera da letto dell’ap-
           partamento al piano inferiore, ma anche in questo caso la Cassazione gli ha dato torto.In particolare, secondo i giudici
           supremi la disposizione dell’art. 889 c.c., relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, è appli-
           cabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai

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