Page 29 - Pgas_Giugno_22
P. 29
Sentenze Giurisprudenza
Sentenze
fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali
dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene. Del resto, come notano i giudici supre-
mi, l’installazione delle tubazioni nel solaio intermedio (che era già attraversato dalle tubazioni a servizio del bagno
preesistente tra i due piani) non ha arrecato pregiudizio nell’utilizzo dei beni comuni da parte degli altri condomini,
risolvendosi in un uso più intenso del solaio, peraltro realizzato in adiacenza a quello preesistente.
Nei caseggiati bagni e cucine sono posti, normalmente in colonna, l’uno sopra all’altro, in corrispondenza delle con-
dutture montanti e discendenti, con la conseguenza che sussistono tubazioni di interesse comune che non rispettano
assolutamente le distanze; si può agevolmente notare come in ogni bagno o cucina vi siano tubazioni (di proprietà
esclusiva di ogni singolo condomino) installate, nel pavimento, e quindi entro una soletta divisoria comune, a distanza
non legale dal soffitto del condomino sottostante.
Secondo l’articolo 889 c.c. (Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi), secondo comma, per i tubi d’acqua pura o lurida,
per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve,
in ogni caso, le disposizioni dei regolamenti locali. Nel caso di realizzazione di un nuovo bagno da parte del singolo
condomino, i giudici tendono ad affermare che la disposizione dell’art. 889 c.c., relativa alle distanze da rispettare per
pozzi, cisterne, fossi e tubi non è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, trattandosi di impianti da
considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile (Cass. civ., sez. II, 28/06/2019,
n. 17549).
QUESTO PRINCIPIO VALE ANCHE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO.
In ogni caso il condomino che realizza un nuovo bagno o lo ristruttura per mettere a norma l’impiantistica, se è
possibile, deve rispettare le distanze di cui all’art. 889 c.c., qualora i lavori possano essere eseguiti con soluzioni più
onerose ma contemperando i reciproci interessi tra i condomini in modo tale da garantire i diritti del vicino, seppur
non assicurando l’integrale rispetto delle distanze (Cass. civ., sez. II, 02/02/2016, n. 1989).
In altre parole, la deroga al rispetto delle distanze presuppone l’impossibilità di posizionare altrimenti le tubazioni,
attesa la (necessaria) contiguità delle unità immobiliari comprese nell’edificio condominiale.
Di conseguenza, non si può derogare all’articolo 889 c.c. se l’appartamento di elevata metratura è dotato di impianti
pienamente funzionali e la necessità di collocare le tubazioni a distanza illegale nasce dall’esigenza del condomino
di suddividere l’immobile in due distinte ed autonome unità immobiliari, munite di bagno e cucina, al fine di collocar-
lo positivamente sul mercato immobiliare (in tal senso, si veda: Cass. civ., sez. II, 17/06/2016, n. 12633).
Sarà comunque il giudice del merito che dovrà valutare lo stato dei luoghi e consentire o meno la collocazione di con-
dutture igieniche sanitarie del bagno a distanza legale da altra unità immobiliare (Cass. civ., sez. II, 15/12/1984, n. 6575
1 si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo
necessario l›accertamento giudiziale
CHI SONO TUTTI I SOGGETTI DI UN PROCESSO
Quando si parla di soggetti di un processo ci si riferisce – tecnicamente – alle «parti».
Ad esempio, in una causa tra un condominio e un fornitore che richiede il pagamento di una fattura, una delle parti è il creditore mentre l’altra
è l’insieme di tutti i proprietari degli appartamenti. Quindi, in un processo con solo due parti, ci possono essere anche più persone fisiche.
In una causa in cui a difendersi da una citazione ci sono un’assicurazione e il suo cliente, avremo tre parti: l’attore, l’assicurazione e il cliente
dell’assicurazioni. Le parti prin-
cipali sono l’attore e il convenuto.Attore è colui che agisce presentando al giudice l’istanza, cioè la richiesta diretta a far valere il proprio diritto
(che sostiene leso, ma ancora tutto da dimostrare). Talvolta, al posto della parola «attore» potresti sentire «ricorrente». In realtà non c’è alcuna
differenza se non sotto un aspetto formale: si usa la parola «attore» nelle cause che iniziano con atto di citazione, mentre «ricorrente» si dice
nelle cause che iniziano con atto di ricorso (ad esempio quelle di lavoro). La differenza tra citazione e ricorso sta nella procedura (la citazio-
ne viene prima notificata all’avversario e poi depositata in tribunale; il ricorso, al contrario, viene prima depositato in tribunale, si ottiene la
fissazione dell’udienza dal giudice e poi si notifica all’avversario).
Convenuto è invece colui contro il quale l’azione è proposta. Nelle cause che iniziano con ricorso (dove, al posto dell’attore c’è il ricorrente)
non si parla più di «convenuto» ma di «resistente».
29 Maggio/Giugno 2022