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Sentenze                                   Giurisprudenza
                                  Sentenze





                                 molestare i condomini tale attività può essere liberamente aperta salvo che il regolamento di
                                 condominio la vieti espressamente. 

                                 Il tema è stato di recente affrontato dal tribunale di Cassino: in assenza di una clausola re-
                                 golamentare che impedisse tale attività, l’assemblea aveva votato a maggioranza di conferi-
                                 re mandato all’amministratore affinché diffidasse il condomino e gli imponesse la chiusura
                                 dell’esercizio di vendita e asporto di prodotti alimentari. Il condominio rifiutava l’installare
                                 canne fumarie per preservare la facciata da possibili alterazioni e deturpamenti. 
                                 I giudici hanno sostenuto il titolare della friggitoria dichiarando nulla la delibera condominia-
                                 le in quanto il condominio, diffidando la predetta dall’intraprendere l’esercizio commerciale,
                                 avrebbe ingiustificatamente compresso, e quindi leso, le modalità di utilizzo della proprietà
                                 individuale.

                                 Nel caso di specie, il regolamento di condominio limitava alcune destinazioni d’uso. In parti-
                                 colare, vietava l’adibizione delle unità immobiliari ad “uso industrie rumorose, case sanitarie,
                                 gabinetti medici chirurgici per cure di malattie infettive, contagiose e veneree, agenzie di
                                 pegno, case di alloggio o comunque adibire i locali a uso contrario alla tranquillità, all’igiene,
                                 buon costume e decenza del fabbricato”. Tale clausola, però, non contemplava un esplicito
                                 divieto di destinare i locali ad attività commerciale di produzione e vendita di cibo da aspor-
                                 to ed esclude quelle attività che comportano un uso contrario alla tranquillità, igiene, buon
                                 costume e decenza.

                                 Pertanto, per le tipologie di attività non espressamente menzionate dal regolamento, non può
                                 esservi un assoluto divieto di apertura, sempre che queste, nel caso concreto, non pregiudi-
                                 chino la tranquillità, l’igiene e il decoro dell’edificio. Il tribunale ha osservato che l’apertura
                                 di un’attività di vendita di cibo da asporto è idonea a determinare maggiori afflussi di perso-
                                 ne nelle aree comuni. Tuttavia, il condominio non ha provato che le modalità dell’esercizio
                                 commerciale turbavano la tranquillità dei condòmini oltrepassando la soglia della normale
                                 tollerabilità.

                                 La sentenza si basa, in questo caso, su un piano diverso, quello della prova. In assenza di
                                 una clausola espressa nel regolamento che vieti l’attività di friggitoria, è il condominio che
                                 deve dimostrare che detto esercizio nuoce alla tranquillità, all’igiene, al decoro.

                                 Quanto agli odori molesti, non si può costringere i condomini a stare con le finestre
                                 chiuse. Ragion per cui il giudice potrebbe imporre l’esecuzione di lavori rivolti a limitare le
                                 immissioni olfattive – vietate dall’articolo 844 del Codice civile se superano la normale tolle-
                                 rabilità – come l’installazione di una canna fumaria.
                                 La presenza di quest’ultima, anche se ancorata sulla facciata condominiale, non viene di per
                                 sé considerata lesiva del decoro architettonico e ben può essere disposta a uso e beneficio di
                                 un singolo condomino.l





























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