Page 18 - GUIDA LIBRETTO IMPIANTO
P. 18
Scheda 3
a scheda 3 deve essere compilata dal responsabile dell’Impianto termico in caso di delega delle
Lresponsabilità connesse all’esercizio dell’impianto ad un soggetto Terzo. La scheda andrà poi sotto-
scritta per accettazione dell’incarico anche da quest’ultimo soggetto.
Ricordiamo come non vi sia mai un vero e proprio obbligo di affidamento dell’incarico di Terzo Re-
sponsabile essendo l’esercizio dell’impianto termico di climatizzazione invernale libera, in termini di
requisiti professionali, sino ai 232 kW di portata termica al focolare e vincolata al possesso di un paten-
tino di conduttore al di sopra di tale portata termica.
In linea teorica un Amministratore di Condominio, potrebbe non nominare un Terzo Responsabile
per un impianto termico da 500kW mantenendo la responsabilità del suo esercizio complessivo e de-
legando la mera conduzione ad un soggetto in possesso di patentino e la manutenzione ad una ditta
in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO Il D.P.R. 74/2013 ha reso più stringenti
i vincoli relativi di tale incarico. Al fine
di poter assumere l’incarico di Terzo
responsabile risulta infatti necessario,
ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR
74/2013 qualora l’impianto non sia
rispondente alla Regola dell’Arte (non
sia a norma), che la specifica delega
sia accompagnata, ad esempio nel
caso di condomini, da apposita delibe-
ra dell’assemblea con cui si formalizzi
La delega a terzo responsabile, nel caso di singole unità im- quanto necessario all’adeguamento
mobiliari residenziali, è consentita SOLO nei nel caso in cui normativo dell’impianto. La responsa-
il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico bilità di esercizio dell’impianto resterà
esclusivamente dedicato in carico al delegante (ovvero l’Ammi-
nistratore di Condominio in genere in
questi casi), fino alla comunicazione
dell’avvenuto completamento degli interventi necessari, comunicazione da inviarsi per iscritto da
parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Il terzo responsabile informa la regione o provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo
da loro eventualmente delegato:
a. della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b. della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
c. della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali
variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.
In generale si ricorda che l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 impone che la delega al terzo responsabile non è
consentita nel caso:
di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in
locale tecnico esclusivamente dedicato.
in tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchi-
ne frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che
risponde delle predette attività degli impianti.
in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può
essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla
loro messa a norma.
19 Guida alla compilazione del Libretto di Impianto