Page 18 - GUIDA LIBRETTO IMPIANTO
P. 18

Scheda 3
              a scheda 3 deve essere compilata dal responsabile dell’Impianto termico in caso di delega delle
           Lresponsabilità connesse all’esercizio dell’impianto ad un soggetto Terzo. La scheda andrà poi sotto-
           scritta per accettazione dell’incarico anche da quest’ultimo soggetto.

           Ricordiamo come non vi sia mai un vero e proprio obbligo di affidamento dell’incarico di Terzo Re-
           sponsabile essendo l’esercizio dell’impianto termico di climatizzazione invernale libera, in termini di
           requisiti professionali, sino ai 232 kW di portata termica al focolare e vincolata al possesso di un paten-
           tino di conduttore al di sopra di tale portata termica.

            In linea teorica un Amministratore di Condominio, potrebbe non nominare un Terzo Responsabile
            per un impianto termico da 500kW mantenendo la responsabilità del suo esercizio complessivo e de-
            legando la mera conduzione ad un soggetto in possesso di patentino e la manutenzione ad una ditta
            in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.


                RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO                   Il D.P.R. 74/2013 ha reso più stringenti
                                                                     i vincoli relativi di tale incarico. Al fine
                                                                     di poter assumere l’incarico di Terzo
                                                                     responsabile risulta infatti necessario,
                                                                     ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR
                                                                     74/2013 qualora l’impianto non sia
                                                                     rispondente alla Regola dell’Arte (non
                                                                     sia a norma), che la specifica delega
                                                                     sia accompagnata, ad esempio nel
                                                                     caso di condomini, da apposita delibe-
                                                                     ra dell’assemblea con cui si formalizzi
            La delega a terzo responsabile, nel caso di singole unità im-  quanto necessario all’adeguamento
            mobiliari residenziali, è consentita SOLO nei nel caso in cui   normativo dell’impianto. La  responsa-
            il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico   bilità di esercizio dell’impianto  resterà
            esclusivamente dedicato                                  in  carico al delegante (ovvero l’Ammi-
                                                                     nistratore di Condominio in genere in
                                                                     questi casi), fino alla comunicazione
           dell’avvenuto completamento degli interventi necessari, comunicazione da inviarsi per iscritto da
           parte del  delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal  termine dei lavori.

           Il terzo responsabile informa la regione o provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo
           da loro eventualmente delegato:

           a.  della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

           b.  della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

           c.  della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali
           variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.


           In generale si ricorda che l’art. 6 del D.P.R. 74/2013 impone che la delega al terzo responsabile non è
           consentita nel caso:

               di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in
           locale tecnico esclusivamente dedicato.

               in tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchi-
           ne frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che
           risponde delle predette attività degli impianti.

               in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può
           essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla
           loro messa a norma.
                                                   19 Guida alla compilazione del Libretto di Impianto
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23