Page 233 - marini
P. 233

L’investimento in infrastrutture 195
rico degli Stati, come dichiarato espressamente nel decimo emendamento alla Costituzione4. Tra i poteri che toccarono agli Stati c’era la promozione dello sviluppo economico. Di conseguenza, l’intervento del governo federale negli affari economici degli Stati fu minimo, con poche eccezioni.
Una di queste eccezioni fu la creazione del sistema banca- rio nazionale, stabilito nel 1789. Alexander Hamilton, primo ministro del Tesoro del Paese, propose la creazione della Banca degli Stati Uniti che rappresentò la prima banca commerciale con filiali in tutti gli Stati. La Banca promuoveva l’agricoltura
Uniti; 2 - prestare denaro a credito degli Stati Uniti; 3 - regolare il commercio con i Paesi stranieri, tra i suddetti Stati e con le tribù indiane; 4 - stabilire una Regola di Naturalizzazione uniforme, e Leggi uniformi sul fallimento valide in tutti gli Stati Uniti; 5 - battere moneta, regolarne il valore di cambio con le valute straniere e fissare gli standard di pesi e misure; 6 - sanzionare con punizioni la contraffazione di moneta e titoli degli Stati Uniti; 7 - stabilire gli uffici postali e le strade di comunicazione; 8 - promuovere il progresso delle scienze e delle arti utili, assicurando agli autori e agli investitori per un tempo limitato il diritto esclusivo dei loro testi e delle loro scoperte; 9 - costituire i tribunali di grado inferiore rispetto alla Suprema Corte; 10 - Definire e punire la pirateria e i reati commessi in alto mare, e le offese contro la legge delle nazioni; 11 - dichiarare guerra, autorizzare i corsari e fare regole concernenti la cattura per terra e per mare; 12 - creare e mantenere un Esercito, senza tuttavia impegnare somme a questo fine che superino i due anni; 13 - creare e mantenere una Marina; 14 - fare regole per il governo e la regolamentazione delle forze di terra e di mare; 15 - orga- nizzare un corpo di sicurezza che faccia rispettare le leggi dell’Unione, sopprima le insurrezioni e respinga le invasioni; 16 - provvedere a organizzare, armare e disciplinare il corpo di sicurezza e a riservare una parte di esso al servizio degli Stati Uniti, riservando ai singoli Stati la nomina dei funzionari e degli istruttori di addestramento in accordo con la disciplina stabilita dal Congresso; 17 - esercitare la legislazione in tutti i casi e comunque, su un Distretto non più ampio di dieci miglia quadrate cedute dai singoli Stati e accettate dal Congresso che divenga la sede del governo degli Stati Uniti ed esercitare autorità su tutti i posti acquistati col consenso della Legislatura dello Stato in cui il sito sarà scelto, per la costru- zione di forti, magazzini, arsenali, moli e gli altri edifici necessari; 18 - stabilire tutte le Leggi che saranno necessarie e appropriate per rendere esecutivi i poteri summenzionati e tutti gli altri poteri stabiliti da questa Costituzione nell’azione di Governo degli Stati Uniti, o in ogni Dipartimento e Funzionario ad esso relativo». 4. Il decimo emendamento recita: «I poteri non affidati dalla Costituzione agli Stati Uniti, né esplicitamente proibiti da essa, sono riservati agli Stati rispettivi, o al popolo».































































































   231   232   233   234   235